Auto nuova e vizi sistematici: perché la “reiterazione dei difetti” fa scattare il diritto alla sostituzione o al rimborso
Spesso il consumatore si trova intrappolato in un girone dantesco fatto di continui ricoveri in officina, spie che si riaccendono e concessionarie che tentano di prendere tempo attraverso la politica delle “infinite riparazioni”.
È la vicenda che ha visto protagonista un nostro assistito, acquirente di un’autovettura DR 3.0 GPL che, fin dai primi mesi di vita, ha evidenziato gravi ed evidenti anomalie meccaniche ed elettroniche: guasti al sistema di alimentazione, malfunzionamenti del galleggiante, per poi arrivare al completo blocco del mezzo in autostrada e alla sostituzione integrale del cambio automatico.
A sole tre settimane dal ritiro della vettura “riparata”, il problema si è ripresentato punto e a capo: spegnimenti improvvisi, avarie al motore e rumori anomali alla trasmissione.
La svolta legale: il fallimento dei tentativi di ripristino
Di fronte all’ennesimo guasto, la strategia della nostra difesa si è evoluta. Rifiutando qualsiasi ulteriore intervento d’officina, abbiamo azionato i rimedi di secondo livello previsti dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, modificato dal D.Lgs. 170/2021).
L’Art. 135-bis, comma 4, lett. b) stabilisce infatti un principio chiarissimo: il consumatore ha il diritto potestativo di pretendere la sostituzione integrale del bene o la risoluzione del contratto (con restituzione dell’intero prezzo pagato) qualora “si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene”.
In poche parole: la legge vieta di trasformare l’acquirente nel “collaudatore” a vita di un veicolo nato difettoso.
Il “trucco” della svalutazione e la risposta del Diritto
Di fronte alla richiesta di sostituzione, la concessionaria ha tentato la via del compromesso commerciale scorretto: proporre un modello di gamma superiore pretendendo però di svalutare la vettura difettosa del cliente come se fosse un comune usato rientrato in permuta.
Anche su questo punto la normativa a tutela del consumatore erige una barriera insuperabile:
- Gratuità della sostituzione (Art. 135-ter, comma 1): La consegna di un veicolo esente da vizi della medesima gamma deve avvenire a conguaglio zero.
- Divieto di addebito d’uso (Art. 135-ter, comma 4): Il venditore non può addebitare al consumatore la svalutazione o il chilometraggio percorso durante il periodo di possesso del bene rivelatosi difettoso.
Un principio per tutti i consumatori
L’insegnamento che si trae da questo caso è chiaro: di fronte all’insorgere sistematico dei medesimi guasti dopo un primo intervento in garanzia, non occorre subire passivamente i tempi e i comodi dell’officina. Blindando le prove ed esercitando i diritti previsti dal Codice del Consumo, il consumatore ha gli strumenti legali per ottenere l’immediata sostituzione a nuovo del mezzo o la restituzione integrale del capitale investito.


