TURISTA FAI DA TE?..AHI AHI AHI!!! MA ANCHE SE NON E’ PROPRIO FAI DA TE! Sul risarcimento del danno da vacanza rovinata
Finalmente dopo un anno di lavoro arriva l’agognata vacanza..sole mare ..spiaggia e relax completo..tutto questo però, a volte, può tramutarsi in un vero e proprio incubo..fonte di stress..e ansia..era meglio stare in studio!!
Purtroppo non di rado accade che da meritata pausa la vacanza si trasformi in un vero e proprio incubo: camere d’albergo fatiscenti, servizi scadenti, cibo pessimo, offerte fantasma. In tutti questi casi si parla di casi di vacanza rovinata” espressione che ormai è entrata nel linguaggio comune; ma di cosa si tratta?
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio subito dal turista per non aver goduto appieno il viaggio organizzato come occasione di svago , piacere e risposo senza subire lo stress psicofisico che necessariamente accompagna il mancato godimento in tutto o in parte del programma organizzato.
Per esempio la mancata partenza dell’aereo o l’eccessivo ritardo, la mancata consegna o lo smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio, la mancanza delle qualità promesse dei servizi, scarsa pulizia, disservizi in generale.
In tutte queste ipotesi, il turista/consumatore ha dalla sua parte il “codice del turismo (Dlgs 79/2011) che ha previsto espressamente il c.s. Danno da vacanza rovinata (art 47) identificandolo , come detto sopra nel pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata o inesatta realizzazione della vacanza programmata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.
Dunque, quando le aspettative del turista vengono disattese perchè la qualità dell’alloggio, dei servizi e dei trasporti non corrisponde allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto all inclusive, proprio la finalità della vacanza e dello svago emerge dal contenuto del contratto come quell’elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi. Il mancato godimento della vacanza legittima pienamente, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento , correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irrepetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesattezza delle prestazioni è non di scarsa importanza ex art 1455 c.c.


