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BREVE GUIDA SULLE UNIONI CIVILI

 

A partire dal 2016, con la legge Cirinnà (L. 20/05/2016 n. 76/2016), anche in Italia le coppie dello stesso sesso possono formalizzare la loro relazione di carattere amoroso attraverso l’unione civile.

A differenza del matrimonio l’unione civile non prevede né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione e vieta alla coppia omosessuale di adottare un bambino.

Su questa questione esistono numerose pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto anche alle coppie dello stesso sesso la possibilità di adottare il figlio biologico del partner ricorrendo all’istituto dell’adozione in casi particolari (L.04/05/1983 n. 184/1983).

Requisiti per l’unione civile:

le persone devono avere compiuto 18 anni, essere dello stesso sesso, avere la capacità di intendere e di volere, che è indispensabile per la validità del consenso che deve essere espresso in modo libero e consapevole, avere la libertà di stato, vale a dire, ogni partner non deve essere sposato o unito civilmente con un’altra persona.

Non sono necessarie le pubblicazioni, è sufficiente che la coppia renda una dichiarazione all’ufficiale di Stato civile, di un Comune qualunque, alla presenza di un testimone per parte.

La dichiarazione deve contenere le informazioni anagrafiche e alcuni elementi importanti come:

– L’inesistenza di eventuali cause di impedimento (ad esempio, se un partner è interdetto per infermità di mente, non si potrà procedere all’unione civile);

– La volontà, che deve provenire da entrami i partner, di costituire l’unione civile;

– La volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome;

– L’indicazione del regime patrimoniale: la coppia può optare per il regime di separazione dei beni, il quale comporta che i beni comprati da ciascuno delle due persone successivamente alla celebrazione dell’unione civile siano di sua esclusiva proprietà, a differenza della comunione dei beni, in cui essi cadono in comproprietà;

La dichiarazione, così come viene resa, deve essere registrata nell’archivio dello Stato civile.

 

OBBLIGHI:

Una volta che si procede all’unione civile tra i due partner, viene previsto l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo.

 

DIRITTI:

Attraverso l’unione civile a ognuno dei partner possono essere riconosciuti:

Diritti in materia di successione ereditaria nella stessa quota dei coniugi del matrimonio:

– alla pensione di reversibilità;

  • al Tfr dell’altro
  • all’eredità;

     

– Il ricongiungimento familiare

– Il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le relative decisioni in presenza di incapacità o decesso dello stesso (un esempio potrebbe essere la donazione degli organi)

– La coppia può scegliere insieme dove abitare e dove fissare la residenza comune.

Lo scioglimento dell’unione civile

Nell’unione civile, la fase intermedia della separazione non è proprio contemplata e si passa direttamente al divorzio, che ciascun partner ha facoltà di chiedere una volta venuto meno il legame di carattere affettivo.

Lo scioglimento dell’unione civile prevede che la coppia, in modo congiunto oppure in modo disgiunto, comunichi all’ufficiale di Stato civile la volontà di mettere fine al rapporto.

Dopo tre mesi, durante i quali è ammessa la possibilità di poterci ripensare, i partner possono proporre domanda di scioglimento dell’unione civile, che avrà come oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti, come l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa e la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti.

Se si dovesse arrivare a un accordo, per sciogliere il vincolo i partner hanno tre possibilità:

Domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza

Ricorso congiunto al tribunale

Negoziazione assistita da avvocati.

Se lo scioglimento dell’unione civile è voluto da uno solo dei due partner, è possibile chiedere il divorzio presentando un ricorso giudiziale al tribunale.

Se una delle due parti dovesse decidere di provvedere alla rettificazione del sesso, si procederebbe allo scioglimento in modo automatico e non si renderebbe necessaria nessuna comunicazione.

Lo stesso discorso vale in caso di decesso del partner.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti, anche separatamente, manifestano la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile.

Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti potranno sottoscrivere l’accordo di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile.

L’accordo di scioglimento può essere concluso davanti all’ufficiale di stato civile anche senza la presenza di un legale.

Non è possibile procedere:

  • in presenza di figli minori, oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti;
  • nel caso in cui la coppia intenda inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio, l’uso della casa coniugale o qualunque altra utilità economica tra le parti), che non possono mai essere inseriti nell’accordo.

È invece possibile inserire l’obbligo per una delle parti di provvedere al pagamento di un assegno mensile, indicandone l’importo, non sottoposto ad alcun vincolo o condizione.

 

Il mio consiglio è che sia preferibile rivolgersi ad un professionista esperto della materia in caso di dissidi fra le parti.