La volontà del minore nel collocamento: principi, giurisprudenza e sviluppi recenti
Affidamento condiviso e collocamento prevalente
L’affidamento condiviso, introdotto dalla legge n. 54/2006, rappresenta il principio cardine del diritto di famiglia italiano. Esso prevede che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche se il minore risiede prevalentemente presso uno di essi (collocamento prevalente). La determinazione del genitore presso cui collocare il minore spetta al giudice, che opera una valutazione basata su molteplici fattori, tra cui le capacità genitoriali, le condizioni di vita e, con un peso sempre maggiore, la volontà del minore.
L’ascolto del minore: un diritto rafforzato dalla riforma Cartabia
Con la legge n. 206/2021 (riforma Cartabia), il diritto del minore di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano ha subito un rafforzamento significativo, in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’articolo 315-bis del codice civile stabilisce che il minore ha diritto a esprimere la propria opinione, e il giudice è tenuto a prenderla in considerazione in base all’età e al grado di maturità. Per i minori di età pari o superiore a 12 anni, l’ascolto è obbligatorio e assume un ruolo determinante nelle decisioni giudiziarie.
Il ruolo della volontà del minore nella giurisprudenza recente
La giurisprudenza italiana ha progressivamente riconosciuto un ruolo centrale alla volontà del minore nel procedimento di affidamento e collocamento. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass., sez. VI civ., ord. n. 34567/2024) ha ribadito che la volontà del minore, se espressa con maturità e consapevolezza, non può essere disattesa senza una motivazione adeguata. Questo principio è stato confermato anche da altre pronunce recenti (Cass., sez. I civ., sent. n. 28934/2023), che sottolineano come un adolescente sia generalmente in grado di valutare le proprie esigenze e preferenze, a meno che non vi siano elementi che indichino condizionamenti esterni.
Eccezioni e bilanciamento degli interessi
Nonostante l’orientamento prevalente volto a rispettare la volontà del minore, la discrezionalità giudiziale resta un elemento imprescindibile. In alcuni casi, ad esempio quando il minore risulta influenzato da pressioni esterne o si trova in una situazione di conflitto di lealtà, il giudice può discostarsi dalle sue preferenze. La Cassazione (Cass., sez. VI civ., ord. n. 12321/2024) ha precisato che il rifiuto del minore di vedere un genitore non può essere ignorato, ma deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso, compresa l’eventuale alienazione parentale o un rapporto deteriorato per motivi oggettivi.
Conclusioni: un equilibrio tra autonomia e tutela del minore
L’evoluzione giurisprudenziale conferma che il minore viene sempre più riconosciuto come soggetto di diritto autonomo, capace di esprimere preferenze che influenzano il giudizio sul collocamento. Tuttavia, il giudice è chiamato a bilanciare la volontà espressa con la tutela del benessere psicofisico del minore, evitando decisioni che possano risultare dannose nel lungo periodo. In questo scenario, l’affidamento condiviso resta la regola, ma il collocamento prevalente viene sempre più determinato tenendo conto della voce del minore, che assume un ruolo cruciale nel processo decisionale.


