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LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 25283/2024, l’azzeramento o la semplice diminuzione dei km riportati dal contachilometri di un’auto, effettuata dal venditore dell’auto, concessionaria o privato, comporta il reato di truffa qualora il cliente non avrebbe comprato l’auto se fosse stato a conoscenza della mancata genuinità del chilometraggio riportato.

Nella vicenda di fatto, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale.

A nulla è valso al condannato l’impugnazione fino in Cassazione: egli ha sostenuto l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, poichè il prezzo richiesto all’acquirente ed effettivamente pagato era inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.

Per la Cassazione l’esistenza del reato è stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni della vettura usata, non l’avrebbe acquistata, essendo in tal modo stato indotto in quell’errore che ha comportato per il venditore un profitto ingiusto e per il compratore un danno, secondo quanto stabilito dall’art 640 c.p. Il fatto che il prezzo finale sia stato addirittura inferiore a quello medio per quel tipo di automobile non elimina il danno ingiusto subito dalla persona offesa e costituito dall’acquisto di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle che desiderava e che non avrebbe comprato se non vi fosse stata l’induzione in errore.

Quale tutela per il compratore truffato?

Chi acquista un’auto con un numero di chilometri inferiore a quello effettivo ha la possibilità di difendersi chiedendo al Tribunale l’annullamento del contratto o la riduzione del prezzo, con restituzione della differenza già versata al venditore.

C’è anche la possibilità di informare dell’episodio l’AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anche chiamata Antitrust) che eleverà sanzioni molto elevate.

Secondo l’art. 1442 c.c., entro 5 anni dalla scoperta della manomissione del contachilometri (e non dalla semplice conclusione del contratto), l’acquirente può chiedere al giudice, alternativamente:

  • l’annullamento del contratto: ossia la “cancellazione” del contratto con restituzione dell’auto al venditore e con il rimborso al compratore delle somme versate. E ciò per via del “dolo”, cioè il vizio della volontà imputabile al venditore al momento della vendita e che è stato l’elemento alla base della truffa;

  • la riduzione del prezzo pagato (e quindi il rimborso della differenza).

Quanto all‘annullamento del contratto, la Cassazione (con ordinanza n. 17988/2024) ha detto che la risoluzione del contratto per dolo scatta soltanto quando i raggiri compiuti dal venditore risultano determinanti per il consenso prestato dall’acquirente. Quest’ultimo cioè deve dimostrare che, se avesse avuto conoscenza dell’effettivo chilometraggio dell’auto, non avrebbe mai concluso il contratto.

Diversamente (come ad es. nel caso di una diminuzione minima del numero dei chilometri, che non sarebbe stata determinante per la scelta di rifiuto dell’acquisto) è possibile ottenere solo la riduzione del prezzo.

Secondo la Cassazione, infatti, per far scattare l’annullamento del contratto per dolo, il raggiro deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e provocare un errore che influisce sulla prestazione del consenso in modo da risultare determinante.