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E QUANDO L’AMORE FINISCE OGNUNO A CASA PROPRIA….O NO?

 

Non è così semplice ed immediato riuscire ad allontanare legalmente da casa propria la persona con cui è finita una relazione o l’ospite divenuto indesiderato

Sebbene sia assolutamente comprensibile che, nel caso di rottura di un rapporto sentimentale, il proprietario di un immobile voglia allontanare chi più non gradisce, purtroppo l’azione di forza non è consigliabile, in quanto può comportare più conseguenze negative che positive.

Altrettanto vale nel caso in cui sia stata data ospitalità ad una persona in modo non occasionale e ci si stanchi della sua presenza.

Sebbene la prima reazione sia la volontà di allontanare la persona indesiderata anche con male parole o, se necessario, con la forza, verrà analizzato di seguito il motivo per cui ciò è sconsigliabile e quali siano, invece, i passi e le modalità preferibili per ottenere il risultato al riparo dalla commissione di illeciti e da una eventuale accusa della controparte in tal senso.

Si precisa che le conseguenze giuridiche negative di seguito analizzate e i conseguenti consigli forniti non sono le uniche risposte date al problema dai tribunali che hanno affrontato tali tipi di vicende.

Vi è forte oscillazione fra maggiore tutela del proprietario (la cui azione di forza in taluni rari casi è stata giustificata dalla giurisprudenza) e massimo garantismo verso l’ospite (soluzione in verità adottata più frequentemente).

L’intento è quello, quindi, di fornire i consigli per agire nel modo che comporta meno rischi.

La Cassazione, infatti,  ha stabilito che

«la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto, basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Conseguentemente, l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti dell’altro quand’anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi».

(Cass. Sent. 7214/2013).

Il convivente estromesso, quindi, gode di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, che gli concede di agire in giudizio con un’azione possessoria (azione di reintegrazione o di spoglio) per poter godere nuovamente del bene: il giudice condannerebbe il proprietario a riammetterlo in casa.

PROFILI PENALISTICI

Cambiare la serratura della porta per non farvi rientrare il convivente configura il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. (Cass. 38910/2018).

E l’art. 634 c.p. stabilisce che chiunque «turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 309 euro». A tali fini va ricordato che la nozione penalistica di “possesso” è più ampia di quella civilistica.

Se, infatti, il convivente non proprietario potrebbe oscillare tra la qualificazione civilistica di possessore vero e proprio (si comporta da comproprietario e lo manifesta apertamente anche nei confronti del proprietario vero) e quella di detentore qualificato (non manifesta la volontà di possedere, perché riconosce la proprietà altrui), ciò non è rilevante per il diritto penale, che ricomprende entrambi i concetti nella nozione di possesso.

Solo chi detenesse per mere ragioni di ospitalità (un ospite temporaneo) non sarebbe tutelato dalla norma penale, ma ovviamente chi vive in una casa da parecchio tempo in forza di una relazione sentimentale, con correlata residenza anagrafica certficata nei registri pubblici, non può essere considerato un semplice ospite.

La turbativa, per assumere rilevanza penale, deve essere posta in essere con violenza alla persona o minaccia: non basta il semplice invito ad andare via, anche se intimato a gran voce, ma occorrono la violenza alla persona (come il lancio di piatti e bicchieri o altri oggetti, la presa di peso, il trascinamento, ecc.) o la minaccia (di un male effettivamente consistente, che abbia una reale possibilità di accadere, non una semplice frase fatta o generica).

ALLORA COME POSSO LIBERARMI DELLA PRESENZA SGRADITA?

Il primo passo consigliabile è quello di inviare una richiesta scritta di lasciare l’immobile, concedendo un congruo preavviso, di durata discrezionale (ad es. un mese di tempo).

La richiesta deve essere inviata tramite un mezzo che permetta di darne prova, quindi sarebbe auspicabile l’uso di una raccomandata con avviso di risposta, indirizzata alla persona presso l’immobile di convivenza. Per maggiore sicurezza, nel caso in cui il convivente si rifiuti di ricevere la raccomandata, si consiglia di inviare la medesima richiesta anche tramite messaggio su cellulare o via posta elettronica, al fine di precostituirsi una prova.

Qualora la richiesta scritta con preavviso non raggiunga lo scopo, sarà necessario passare alle vie legali.

Prima di una causa civile vera e propria dovrà essere affrontata una procedura di mediazione, obbligatoriamente, perché la situazione di convivenza in uno stesso immobile è assimilabile al comodato di immobili (ma non alla locazione, per la quale, invece, si può immediatamente procedere alla convalida dello sfratto).

PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Si tratta di una procedura volta a ricercare un accordo fra le parti, dalla durata massima di tre mesi, dal costo contenuto, che si svolge informalmente presso appositi organismi di mediazione, con l’assistenza del proprio avvocato e sotto la direzione di un mediatore (solitamente un altro avvocato che svolge ruolo imparziale).

Egli, sentite le parti in uno o più incontri, favorisce un accordo, potendo egli stesso avanzare una proposta conciliativa.

Nel caso di specie si immagina che la proposta conciliativa non potrebbe che riguardare un eventuale allungamento del termine utile al convivente per cercare un nuovo alloggio, ma d’altra parte si tratta di una procedura obbligatoria e che, comunque, sarebbe utile a dimostrare in giudizio l’effettiva volontà già manifestata di allontanare il convivente.

Qualora anche la mediazione non desse esito, dovrebbe essere esperita un’azione di rilascio (detta anche “di restituzione”) del bene immobile di proprietà dell’istante, tesa ad ottenere la riconsegna della casa. da parte di chi, come il convivente, si trovasse nella materiale disponibilità del bene in assenza di un idoneo titolo legittimante.

Si dovrebbe seguire il rito “del lavoro” (447 bis c.p.c.), applicabile per estensione di legge anche alle cause di immobili in locazione o comodato.

La richiesta di restituzione verrebbe fondata sul fatto costitutivo “cessazione della convivenza”, del rapporto sentimentale, la cui prova dovrebbe desumersi, oltre che dalla manifestazione di volontà espressa nell’atto introduttivo, anche dall’inutile esperimento della procedura di mediazione.

Sarebbe necessario, tuttavia, riconoscere al convivente il diritto di ottenere un congruo termine per trovare una diversa collocazione abitativa prima di essere allontanato dall’immobile, in quanto, se non spontaneamente proposto dal ricorrente, il convivente potrebbe comunque ottenere dal giudice il cosiddetto” termine di grazia” (solitamente di 90 giorni), oppure una proroga del rilascio che gli consentisse di trovare un diverso alloggio.

Ottenuta sentenza di condanna al rilascio, qualora il convivente non la rispettasse, si dovrebbe passare alla fase di esecuzione forzata. 

Essa si preannuncia con un’intimazione detta atto di precetto, che se non avesse esito sarebbe seguita (purtroppo con tempi piuttosto lunghi) dall’esecuzione forzata per rilascio ex artt. 2930 c.c. e 608 c.p.c., cioè con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, che, dopo l’invio di una propria intimazione detta “preavviso di rilascio”, sarebbe legittimato a estromettere il convivente indesiderato con la forza, se necessario.

In conclusione i passaggi per allontanare l’ospite indesiderato non sono né pochi né semplici, comportano pazienza, consulenza di professionisti e talora intervento di giudici e ufficiali giudiziari, quindi il consiglio finale che mi sento di darvi è <<prima di prendervi in casa un’altra persona…..pensateci 10 volte !!!>>