Assegnazione della casa familiare nella coppia di fatto.
Quando il nucleo familiare che si scioglie è costituito da una coppia non coniugata l’assegnazione della casa familiare segue le stesse regole valide per le coppie sposate.
Il criterio in base al quale la casa viene assegnata cioè, non segue la proprietà dell’immobile, che può essere di uno dei due o anche di una terza persona, ma viene riferito alla presenza o meno , nella coppia di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, proprio come accade per le coppie sposate.
NATURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
La natura del provvedimento di assegnazione, infatti risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’ambiente domestico affinché la separazione dei genitori, che è sempre traumatica per i figli, lo sia il meno possibile; conservando l’ambiente familiare, in tutti i sensi, il cambiamento e la rottura sono sicuramente meno impattanti sui minori.
La casa familiare dunque deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Ciò per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e ciò ai sensi sia del previgente art 155 quarter c.c. che dell’attuale art 337 sexies c.c.
(Cass. cicv. 12/1072018 n. 25604)
Proprio in considerazione di ciò l’assegnazione della casa spetta, generalmente, al convivente con cui vengono collocati i figli della coppia (ossia il genitore che vivrà prevalentemente con i bambini nell’ambito di un affidamento condiviso oppure il genitore che detiene l’affidamento esclusivo).
Naturalmente l’assegnazione viene valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugi.
Viceversa, se parliamo di famiglia di fatto senza figli, naturalmente venendo meno le esigenze di tutela dei minori non vi sarà spazio per l’assegnazione della casa familiare al convivente non proprietario.
MAGGIORE ETA’ DEI FIGLI
Il raggiungimento della maggior età dei figli fa “cadere” l’assegnazione della casa coniugale?
Abbiamo visto che l’assegnazione della casa familiare prescinde dalla situazione di coniugio tra i soggetti coinvolti, rilevando non lo status dei medesimi ma la presenza di figli.
L’assegnazione della casa familiare prescinde altresì dalla titolarità della medesima, potendo l’immobile essere di proprietà di un soggetto ed essere assegnato all’altro non proprietario.
Possiamo notare anche che quel che rileva, invece, è la presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quindi rispondendo alla domanda di cui sopra..NO.
L’assegnazione della casa familiare non decade con il raggiungimento della maggior età della prole, poichè mira unicamente alla tutela delle esigenze dei figli, permettendo loro di mantenere l’habitat domestico.
La Suprema Corte sul punto è chiara e granitica nello stabilire appunto che
“l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza , e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti”
( ex multius Cass. civ. sez. VI, 13/12/2018 n. 32231).
Ciò significa che non basta il raggiungimento della maggior età del figlio per far venir meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, persistendo esso finché i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
L’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è infatti, configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale tutela. ( Cass. Civ. sez VI 7/02/2018 n. 3015).
Viene meno l’assegnazione invece nel caso in cui il figlio, ancorché non ancora economicamente autosufficiente, abbia cessato la convivenza con il genitore nella casa familiare, nonché nel caso in cui l’assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga altro matrimonio. ( Cass. civ. , sez I , 26/05/2017, n. 13354).
Pertanto si dovrà valutare di volta in volta la situazione specifica esistente al momento in cui viene richiesta dal proprietario non assegnatario la casa familiare, non bastando come abbiamo visto il raggiungimento della maggior età.
Altra domanda che spesso mi fanno i miei clienti:
“E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI CESSA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIOR ETA’??”
Questo sarà l’oggetto del mio prossimo articolo.



