Genitori separati e lontani: chi si occupa dei trasporti per vedere i figli?
La fine di una relazione, specialmente quando ci sono figli, apre un capitolo complesso in cui la collaborazione tra genitori è fondamentale. Ma cosa succede quando uno dei due decide unilateralmente di trasferirsi, aumentando la distanza e rendendo più difficile per l’altro genitore vedere i figli? Chi deve sopportare l’onere, sia in termini di tempo che di costi, dei lunghi viaggi?
Questa è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Analizziamola attraverso un caso pratico (basato su una storia vera, ma con nomi di fantasia) per capire come la legge tutela il diritto dei figli a un rapporto sereno con entrambi i genitori.
Il caso di Mevia, Sempronio e il piccolo Caio
Mevia e Sempronio, dopo la fine della loro convivenza, avevano trovato un accordo per l’affidamento condiviso del figlio Caio. Inizialmente, il bambino viveva con la madre e vedeva il padre regolarmente.
Con il passare degli anni e in piena armonia, per venire incontro alle esigenze di Caio ormai adolescente, i due genitori hanno deciso di comune accordo di invertire la situazione: Caio si è trasferito a vivere dal padre, Sempronio.
Il problema: Poco dopo questo cambiamento, Sempronio, senza consultare Mevia, ha deciso di trasferire la propria residenza e quella del figlio in un’altra città, portando la distanza dall’abitazione della madre a ben 90 km.
Di colpo, per Mevia, esercitare il suo diritto di vedere il figlio nei weekend è diventato un vero e proprio incubo logistico ed economico:
- 180 km di viaggio ogni fine settimana (andata e ritorno).
- Oltre un’ora e mezza di guida, spesso in orari serali.
- Costi di carburante e usura dell’auto interamente a suo carico, nonostante un reddito significativamente inferiore a quello del padre.
- Un fondato timore nel guidare di sera, specialmente d’inverno, a causa delle avverse condizioni meteo tipiche della zona (nebbia fitta), con un rischio per la sua sicurezza e quella del figlio.
Nonostante Mevia avesse proposto una soluzione di buon senso – lei va a prendere Caio il sabato, e Sempronio lo riporta a casa la domenica sera – il padre ha ignorato ogni tentativo di dialogo. A questo punto, l’unica strada è stata rivolgersi al Tribunale.
Cosa dice la Legge? Il Principio di Bigenitorialità e il Dovere di Collaborazione
Il ricorso di Mevia si fonda su principi giuridici molto chiari e consolidati.
- Modifica delle condizioni (Art. 337-quinquies c.c.): Le condizioni di affidamento possono essere cambiate se subentrano “giustificati motivi”. Il trasferimento unilaterale di un genitore, che aggrava le modalità di visita dell’altro, è considerato un motivo più che giustificato.
- Diritto alla Bigenitorialità (Art. 337-ter c.c.): Questo è il pilastro. Non è un diritto del genitore, ma un diritto del figlio a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. Se gli ostacoli (distanza, costi, fatica) rendono difficile e stressante vedere un genitore, questo diritto viene leso.
- Dovere di Leale Cooperazione: Il genitore con cui il figlio vive (in questo caso, Sempronio) ha il dovere di collaborare attivamente per facilitare il rapporto con l’altro genitore. Non può prendere decisioni unilaterali (come un trasferimento) e scaricarne tutte le conseguenze negative sull’ex partner.
La Posizione dei Tribunali: Chi Paga e Chi Guida?
La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, è ormai unanime su questo punto:
- I costi di trasporto non sono compresi nell’assegno di mantenimento. Sono una spesa a parte che il giudice deve regolamentare.
- L’onere dei viaggi deve essere equamente ripartito tra i genitori, tenendo conto delle loro capacità economiche e di chi ha causato l’aumento della distanza.
- La soluzione più equilibrata e spesso adottata è proprio quella proposta da Mevia: un genitore va a prendere il figlio all’andata, e l’altro lo riporta al ritorno.
Questo approccio non solo divide equamente i costi e il tempo, ma responsabilizza entrambi i genitori, trasformando il viaggio da “problema di uno” a “impegno condiviso” nell’interesse del figlio.
In Conclusione
La scelta di un genitore di trasferirsi lontano non può e non deve trasformarsi in una punizione per l’altro, né in un ostacolo al diritto del figlio di frequentare serenamente entrambi i rami della sua famiglia.
Se ti trovi in una situazione simile, dove la distanza sta rendendo il tuo diritto di visita insostenibile, sappi che la legge è dalla tua parte. È possibile chiedere al giudice di rivedere gli accordi e di stabilire una ripartizione più equa degli oneri, per garantire che il tempo trascorso con i tuoi figli sia un momento di gioia, e non una fonte di stress e di ingiuste difficoltà.




