• Collegamento a LinkedIn
  • Collegamento a Mail
  • Collegamento a Facebook
Chiama: 0425 81407 |
Avvocato Bimbatti
  • Home
  • Lo studio
  • Aree di competenza
    • Assistenza Aziende: Contratti e Recupero Crediti
    • Matrimonialista, separazioni, divorzi e affido minori
    • Cause di usucapione
    • Amministrazione di sostegno
    • Cause ereditarie
  • News
  • Contatti
  • Menu Menu

CORRI A PRENDERMI IL POSTO E’ lecito occupare la sede stradale per poter parcheggiare?

24 Settembre 2024/in Uncategorized/da BimbattiWP

Accade spesso che quando ci rechiamo in un luogo frequentato da molte altre persone sia assai difficile trovare parcheggio e, nel fortunato caso in cui ci sia o si liberi un “buco” mentre non siamo nelle esatte vicinanze, siamo sempre tentati di ordinare al nostro sfortunato accompagnatore, spesso imbarazzato, di correre ad occupare fisicamente il posto perchè “non ce lo rubino”.

Ebbene tale condotta, che indubbiamente verrà percepita come poco etica dai consociati, specialmente da quelli che vorrebbero occupare loro il posto, è lecita….fino a quando non diventa illecita!.

Sì, perchè il comportamento in questione può sfociare in diversi tipi di illeciti:

1) la violazione amministrativa correlata all’occupazione dello spazio stradale, sanzionata con un importo compreso tra 173 e 694 euro: “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e’ vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili….(art. 20 Codice della Strada)

2) il reato di invasione di terreni od edifici: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro (art. 633 c.p.).

Ciò che è determinante per capire se siamo di fronte ad un illecito è il fattore tempo.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l’occupazione fisica dello spazio materiale del parcheggio è un fatto lecito quando questa sia di breve durata e cioè si protragga solo per il tempo che è necessario ad effettuare le manovre di parcheggio da parte di colui che è “in simbiosi” con l’altra persona che materialmente occupa il posto ove si parcheggerà.

Tenere occupato il posteggio a piedi non comporta l’illecito amministrativo di occupazione della sede stradale: non si può parlare di occupazione abusiva del suolo stradale nel caso in cui la presenza della persona all’interno dello stallo riservato ai veicoli non si protragga eccessivamente: gli altri automobilisti devono considerare il posto occupato, come se in quello spazio ci fosse già parcheggiata una vettura. Lo ha confermato anche la Corte di Cassazione, che ha considerato questa pratica come una forma di delega non scritta.

Qualora, invece, la presenza fisica nel luogo deputato al parcheggio si prolunghi eccessivamente nel tempo, come può essere il caso di attesa dell’arrivo del guidatore che si trova a distanza apprezzabile, ecco che allora il fatto “diventa” illecito e colui che ne ha interesse, come l’aspirante diverso parcheggiatore, può allertare le pubbliche autorità (vigili urbani, carabinieri) affinché intervengano a liberare lo spazio occupato e a sanzionare l’occupante.

Qualora, quindi, eccediamo nel “fare i nostri comodi” dobbiamo essere consapevoli che potremo essere sanzionati amministrativamente anche in maniera piuttosto salata.

Ma potrebbe anche andarci peggio qualora la nostra condotta fosse particolarmente offensiva, tanto che insieme all’illecito amministrativo ed alla relativa sanzione, potrebbe configurarsi il reato di invasione di terreni o edifici.

La norma penale punisce chi si introduca arbitrariamente, in maniera non momentanea, in un terreno o in un edificio altrui, pubblico o privato, al fine di occuparlo o di trarne, altrimenti, un profitto.

Per invasione si intende l’introduzione o l’immissione arbitraria in un immobile altrui, per un tempo giuridicamente apprezzabile, la quale non costituisce, però, una vera e propria occupazione

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è necessario che sussista, in capo all’agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di invadere un immobile altrui con il fine specifico di occuparlo o di trarne, comunque, un profitto.

E quindi tale fattispecie si verificherà non semplicemente stando in piedi ad occupare il posteggio per parcheggiare, ma qualora vengano utilizzate modalità più offensive che dimostrino la volontà del soggetto non di fare uso ristretto e momentaneo dello spazio, bensì di farlo proprio, di “occuparlo” in modo stabile e durevole: sarà il caso, ad es. di quando lo spazio venga materialmente riempito tramite oggetti che impediscono il parcheggio altrui o venga recintato ad es. tramite catene.

Si può quindi dire che possiamo liberamente mandare un malcapitato a prendere il posto per noi, oltre ad insulti per lui, ma facciamo attenzione che poi non ce li faccia pagare!

Tags: illecito
https://www.studiolegalebimbatti.it/wp-content/uploads/2024/09/tenuta-posto.jpg 162 311 BimbattiWP https://www.studiolegalebimbatti.it/wp-content/uploads/2024/01/logo-studio-legale-bimbatti.png BimbattiWP2024-09-24 17:03:252024-09-24 17:03:25CORRI A PRENDERMI IL POSTO E’ lecito occupare la sede stradale per poter parcheggiare?
Search Search

Aree di competenza

  • Assistenza Aziende: Contratti e Recupero Crediti
  • Matrimonialista, separazioni, divorzi e affido minori
  • Cause di usucapione
  • Amministrazione di sostegno
  • Cause ereditarie

Ultime news

  • Titolo: Recesso ad nutum e rifiuto di apertura conto: i limiti alla discrezionalità bancaria tra Buona Fede e Abuso del Diritto28 Novembre 2025 - 11:35
  • TITOLO: Multe “Copia-Incolla”: Quando la Burocrazia Sbaglia (e Come Abbiamo Annullato la Sanzione)25 Novembre 2025 - 18:30
  • Il Vicino Rumoroso: Cosa Fare Quando la Convivenza Diventa Impossibile8 Ottobre 2025 - 18:30

Sedi operative

  • Via Fratelli Cervi, 5 - Castelmassa ROVIGO
  • C.so Fraccaroli, 25 - Villa Bartolomea VERONA

Contatti

  • 0425 81407
  • beatricebimbatti@virgilio.it

Seguici su

  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
© Copyright AVV. BEATRICE BIMBATTI VIA FRATELLI CERVI 5 45035 CASTELMASSA (RO) P.IVA 01225560299 | powered by CEMA NEXT Agenzia di Comunicazione
  • Collegamento a LinkedIn
  • Collegamento a Mail
  • Collegamento a Facebook
  • Privacy & Cookies
Collegamento a: LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO Collegamento a: LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO Collegamento a: Licenziamento discriminatorio e ritorsivo Collegamento a: Licenziamento discriminatorio e ritorsivo Licenziamento discriminatorio e ritorsivo
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto