Il diritto di recesso: quando puoi cambiare idea sui tuoi acquisti

Hai mai acquistato un prodotto online o a domicilio e poi ti sei reso conto che non era esattamente quello che cercavi? O forse hai semplicemente cambiato idea? Nessun problema, il diritto di recesso è qui per tutelarti!

Cos’è il diritto di recesso?

Il diritto di recesso, spesso chiamato anche “diritto di ripensamento”, è un diritto fondamentale dei consumatori che ti permette di annullare un contratto di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione, entro un certo periodo di tempo. Questo vale soprattutto per gli acquisti effettuati a distanza (online, per telefono) o fuori dai locali commerciali (ad esempio, a casa tua).

Quando puoi esercitare il diritto di recesso?

Generalmente, hai 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto per comunicare al venditore la tua decisione di recedere dal contratto. Questo termine è piuttosto ampio e ti dà tutto il tempo necessario per valutare attentamente il tuo acquisto.

Come si esercita il diritto di recesso?

Per esercitare il diritto di recesso, devi inviare al venditore una comunicazione chiara e inequivocabile della tua volontà di recedere dal contratto. Puoi farlo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure utilizzando un modulo apposito, se presente.

Cosa succede dopo aver esercitato il diritto di recesso?

Una volta comunicata la tua decisione di recedere, hai altri 14 giorni per restituire il prodotto al venditore. Il prodotto deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui l’hai ricevuto, completo di tutti gli accessori e dell’imballaggio originale.

Entro 14 giorni dalla ricezione della tua comunicazione e del prodotto restituito, il venditore è tenuto a rimborsarti l’intero importo pagato, comprese le spese di spedizione iniziali.

Attenzione alle eccezioni!

Il diritto di recesso non vale per tutti i prodotti. Ci sono alcune eccezioni, come ad esempio:

  • Prodotti personalizzati: se hai richiesto un prodotto personalizzato in base alle tue specifiche esigenze.
  • Beni sigillati che non possono essere restituiti per motivi igienici o di sicurezza: come prodotti alimentari, cosmetici, biancheria intima.
  • Contenuti digitali: come eBook o software scaricabili, se il download è già iniziato.

Conclusioni

Il diritto di recesso è uno strumento molto utile per tutelare i consumatori e garantire la massima trasparenza negli acquisti.

L’ASSENZA DAL LAVORO PER PROBLEMI PSICOLOGICI GRAVI

Può capitare che si debba essere assenti dal lavoro per motivi di salute, in particolare per disturbi psicologici come l’ansia e la depressione.

Quali profili giuridici sono rilevanti in questi casi?

Punti chiave:

  • Obbligo di reperibilità: I lavoratori in malattia, anche quelli affetti da disturbi psicologici, devono essere reperibili presso il proprio domicilio durante le fasce orarie stabilite per le visite fiscali dell’INPS.
  • Eccezioni: Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori con patologie gravi, invalidità o infortuni sul lavoro causati dal datore.
  • Uscire di casa:È possibile uscire di casa durante i periodi di malattia, a condizione che ciò non comprometta la guarigione e sia compatibile con la patologia.
  • Licenziamento: Licenziare un dipendente in malattia per depressione solo perché esce di casa è generalmente illegittimo. Il datore di lavoro deve dimostrare che l’attività svolta fuori casa è incompatibile con la patologia o ne pregiudica la guarigione.

Conclusioni:

  • La giurisprudenza è chiara: La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di reperibilità vale anche per i lavoratori con disturbi psicologici, ma ha anche riconosciuto che alcune attività possono essere compatibili con la malattia.
  • Ogni caso è diverso: La valutazione della compatibilità tra l’attività svolta fuori casa e la malattia deve essere fatta caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze.
  • Protezione dei lavoratori: La giurisprudenza offre una tutela ai lavoratori affetti da disturbi psicologici, evitando licenziamenti ingiustificati.

 

E in quei casi in cui il dipendente si comporta disonestamente simulando la malattia o comunque attestando falsamente di essere malato?

La falsa attestazione di malattia rappresenta una grave violazione dei doveri contrattuali del lavoratore e può comportare conseguenze significative, sia di natura disciplinare che penale.

Conseguenze Disciplinari

  • Licenziamento per giusta causa: La falsa attestazione di malattia è considerata una giusta causa di licenziamento. Il datore di lavoro, accertata la falsità della certificazione medica, può procedere al licenziamento immediato del dipendente senza preavviso né indennità di licenziamento.

Ciò poiché viene meno la fiducia, la correttezza e l’onestà su cui si fonda il rapporto di lavoro

Conseguenze Penali

  • Falso in atto pubblico: Il falso certificato medico costituisce un reato punibile ai sensi del codice penale. Il lavoratore che presenta un certificato medico falso al proprio datore di lavoro può essere denunciato e, se condannato, incorrere in una pena detentiva e/o in una multa.
  • Falsa attestazione: Anche la falsa attestazione di malattia, ovvero la dichiarazione mendace al medico di essere malato per ottenere un certificato, può essere punita penalmente.

RIBADITA LA NECESSITA’ DI OMOLOGAZIONE DEGLI AUTOVELOX AFFINCHE’ LA SANZIONE SIA LEGITTIMA

La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni la necessità di un’omologazione specifica (MI.S.E.) per gli autovelox utilizzati per elevare sanzioni.

Cosa significa questo?

  • Autovelox senza omologazione non possono essere utilizzati per multare: Se un autovelox non ha l’omologazione richiesta, qualsiasi multa elevata sulla base delle rilevazioni di questo dispositivo è illegittima e può essere contestata.
  • Motivo: L’omologazione garantisce che lo strumento di misurazione della velocità sia preciso e affidabile, un requisito fondamentale per poter infliggere sanzioni amministrative.
  • Conseguenze: Numerose sentenze hanno condannato i comuni che hanno utilizzato autovelox non omologati, costringendoli a rimborsare le multe e a pagare le spese legali.

Perché questa sentenza è importante?

  • Tutela dei cittadini: Protegge i cittadini da multe ingiuste e garantisce un uso corretto degli strumenti di controllo della velocità.
  • Chiarezza normativa: Fornisce una interpretazione chiara e definitiva della normativa vigente.
  • Incentivo alla legalità: Spinge le amministrazioni pubbliche a rispettare le leggi e a utilizzare strumenti adeguati per garantire la sicurezza stradale.

Problemi aperti:

  • Applicazione non uniforme: Nonostante la chiarezza della sentenza, alcuni giudici di pace continuano a emettere sentenze contrastanti.
  • Conseguenze economiche: L’annullamento delle multe comporta una perdita di introiti per i comuni, che spesso utilizzano questi fondi per finanziare progetti di sicurezza stradale.
  • Sicurezza stradale: Alcuni sostengono che l’enfasi sull’omologazione degli autovelox possa compromettere gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale.

Conclusioni:

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore tutela dei diritti dei cittadini e un uso più corretto degli strumenti di controllo della velocità. Tuttavia, rimangono ancora alcune questioni aperte che richiedono un approfondimento.

In sintesi:

  • Gli autovelox devono essere omologati per essere utilizzati per elevare sanzioni.
  • Le multe elevate con autovelox non omologati sono illegittime.
  • La sentenza della Corte di Cassazione ha fornito una maggiore chiarezza sulla questione.
  • Rimangono ancora alcune sfide da affrontare, come l’applicazione uniforme della sentenza e le conseguenze economiche per i comuni.

 

 

 

 

 

La Falsa Dichiarazione di Residenza

Cosa significa residenza? La residenza è il luogo dove una persona vive abitualmente. È un dato fondamentale per l’anagrafe e per accedere a molti servizi.

Perché non si può dichiarare una residenza falsa? Dichiarare un indirizzo diverso da quello dove si vive effettivamente è un reato. Questo perché la residenza è collegata a molti aspetti della vita, come:

  • Tasse: Per calcolare le tasse locali e accedere a benefici fiscali.
  • Servizi sociali: Per ottenere servizi come il reddito di cittadinanza o altri sussidi.
  • Comunicazioni ufficiali: Per ricevere notifiche importanti, come multe o avvisi di pagamento.

Quali sono le conseguenze? Chi viene scoperto a dichiarare una residenza falsa rischia:

  • Sanzioni penali: Multa o addirittura la reclusione.
  • Revoca dei benefici: Perdita dei vantaggi ottenuti indebitamente.
  • Problemi burocratici: Difficoltà nel gestire pratiche amministrative e nel ricevere servizi.

Perché le persone dichiarano una residenza falsa? I motivi principali sono:

  • Evitare le tasse: Pagare meno tasse locali.
  • Ottenere benefici: Accesso a servizi sociali a cui non si avrebbe diritto.
  • Nascondersi dai creditori: Evitare di essere rintracciati.

Cosa succede se si cambia effettivamente residenza? È obbligatorio comunicare il cambio di residenza al Comune entro 20 giorni. Le autorità possono effettuare controlli per verificare la veridicità della dichiarazione.

È importante ricordare: La residenza deve corrispondere alla realtà. Dichiarare una residenza falsa è un reato con conseguenze serie.

In sintesi: La residenza è un elemento fondamentale per la vita di ogni cittadino. Dichiarare una residenza falsa è un reato che può portare a gravi conseguenze legali ed economiche. È quindi fondamentale essere onesti e comunicare sempre il proprio domicilio reale.

Per chiarire la questione della residenza anagrafica e dell’abitabilità:

Residenza anagrafica e abitabilità: due concetti distinti

La residenza anagrafica indica il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale e dove è iscritta all’anagrafe del comune. L’abitabilità, invece, è una caratteristica dell’immobile che certifica la sua idoneità ad essere abitato, rispettando determinate norme di sicurezza, igiene e salubrità.

Quindi, è possibile avere la residenza anagrafica in un immobile che non possiede l’abitabilità?

Sì, è possibile. Il diritto alla residenza è un diritto fondamentale e l’amministrazione comunale non può negarlo sulla base della mancanza di abitabilità. L’iscrizione anagrafica si basa sulla dichiarazione del cittadino circa il luogo dove ha la propria dimora abituale.

Tuttavia, è importante sottolineare alcuni punti:

  • Conseguenze: Anche se hai la residenza, vivere in un immobile senza abitabilità comporta dei rischi per la tua salute e la tua sicurezza, e può essere soggetto a sanzioni amministrative.
  • Obbligo di rendere l’immobile abitabile: Se intendi utilizzare l’immobile come tua abitazione principale, sei tenuto a provvedere ai lavori necessari per renderlo conforme alle norme sull’abitabilità.
  • Controlli: Le amministrazioni comunali possono effettuare dei controlli per verificare la corrispondenza tra la residenza dichiarata e le effettive condizioni dell’immobile.

In conclusione:

La residenza anagrafica e l’abitabilità sono due concetti distinti. È possibile avere la residenza in un immobile non abitabile, ma è fondamentale essere consapevoli delle conseguenze e degli obblighi che ne derivano.

 

COSA SUCCEDE SE MI DIMENTICO IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DELL’AUTO?

Un caso trattato in studio.

Un mio cliente è stato sanzionato dai carabinieri perché durante un controllo in strada hanno rilevato che egli non aveva con sé il certificato di assicurazione in forma cartacea contestandogli la violazione dell’art 180 del Codice della strada. Risultava poi dalla banca dati consultata dalle forze dell’ordine che lil veicolo non risultava assicurato. Il cliente, allora,  tempestivamente chiamava l’assicuratore affiché  comunicasse loro che l’assicurazione in realtà era stata rinnovata. Nonostante la dichiarazione dell’assicuratore i carabinieri sono stati irremovibili e hanno comminato al mio assistito una sanzione pecuniaria piuttosto elevata. Di più hanno impedito la circolazione del veicolo costringendolo a riportare l’automobile a casa con il carroatrezzi.

 

  • art. 180 del Codice della Strada: regolamenta l’obbligo di assicurare la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e le relative sanzioni.  La normativa italiana prevede che il conducente di un veicolo debba essere in possesso del certificato di assicurazione, sia in formato cartaceo che digitale, e debba essere in grado di esibirlo alle autorità in caso di controllo.

È possibile contestare una sanzione?

In linea generale:

la sanzione per mancata esibizione del certificato di assicurazione è difficile da contestare. Tuttavia, potrebbero esserci margini di difesa in casi specifici ( come è avvenuto nel nostro caso),

Occorre poi:

  • Verificare la correttezza della notifica: Il soggetto multato dovrebbe controllare attentamente la notifica della sanzione, verificando che tutti i dati siano corretti.
  • Valutare la possibilità di pagare in misura ridotta: Informarsi sulle modalità per pagare la sanzione entro i termini previsti per usufruire di eventuali riduzioni.
  •  tempestività: Il primo passo è verificare se i termini per presentare ricorso contro il verbale non siano già scaduti.

Nel nostro caso abbiamo deciso di fare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio, per violazione di legge.

Violazione del comma  8 art 180C.d.S, in quanto i carabinieri avrebbero dovuto concedere un termini per poter esibire la documentazione richiesta presso i loro uffici. Tanto più che vi era stato il dialogo con l’assicuratore che confermava l’esistenza dell’assicurazione. Trattasi di una prescrizione a favore del conducente espressamente stabilita dall’articolo menzionato, quindi è palese l’illiceità del comportamento dell’accertatore. Il problema è derivato dal fatto che la banca dati delle forze dell’ordine non era stata ancora aggiornata, ma ciò non è sufficiente per elevare immediatamente la contravvenzione come invece è avvenuto nel caso in esame. Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi quando le forze dell’ordine elevano la contravvenzione di mancato certificato assicurativo delle auto parcheggiate

 

Naturalmente il ricorso è stato vinto.

Documentazione da raccogliere:

  • Copia del verbale: È fondamentale avere una copia esatta del verbale, con tutti i dettagli della contestazione.
  • Certificato di assicurazione: Una copia aggiornata del certificato di assicurazione, rilasciata dalla compagnia assicurativa, è essenziale per dimostrare la regolarità della posizione assicurativa.
  • Eventuali comunicazioni con la compagnia assicurativa: Conserva tutte le comunicazioni avute con la compagnia assicurativa, comprese le email o le registrazioni telefoniche, che possano confermare la validità della polizza al momento del controllo.

Consigli aggiuntivi:

  • Agire tempestivamente: È fondamentale presentare ricorso entro i termini previsti dalla legge.
  • Raccogliere tutte le prove a disposizione: Ogni elemento che possa dimostrare l’infondatezza della multa può essere utile per la difesa.

In conclusione:

La possibilità di ottenere l’annullamento della multa dipende da diversi fattori, tra cui la tempestività dell’azione, la qualità della documentazione raccolta e la validità dei motivi di contestazione. È quindi fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto (come lo siamo noi) del settore per una valutazione accurata del caso e per ricevere assistenza nella gestione della pratica.

Licenziamento discriminatorio e ritorsivo

La Cassazione, con ordinanza n. 17267 del 25 giugno 2024, ha esaminato un caso di licenziamento per asserita giusta causa, irrogato nei confronti di un infermiere addetto a una casa di cura.

A quest’ultimo era stato contestato di aver tenuto ripetute condotte caratterizzate da grave insubordinazione e negligenza, comportanti la violazione di norme disciplinari e dell’art. 40 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, poiché la sua abitudine di indossare durante il lavoro vistosi e pesanti monili e di tenere un lungo pizzetto al mento potevano da un lato porre in pericolo la salute degli ospiti della struttura, particolarmente fragili, e dall’altro stonava con la “decenza” che il nosocomio richiedeva al personale, in modo da poter pregiudicare l’immagine della struttura sanitaria.

Tramite l’impugnazione del licenziamento, nei vari gradi di giudizio fino alla Cassazione, la difesa dell’infermiere sosteneva la natura discriminatoria (in quanto rappresentante sindacale interno) e ritorsiva del provvedimento, con le conseguenze della sua nullità per contrasto con le norme imperative dello Statuto dei Lavoratori e del diritto dell’infermiere alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

Licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo, pur comportando le medesime conseguenze, non sono la stessa cosa:

1) Il licenziamento discriminatorio consiste nell’estromissione del lavoratore dal rapporto di lavoro, intimata sulla base di un “elemento differenziante” fra quelli indicati dall’art. 4 L. n. 604/1966, dall’art. 15 L. n. 300/1970, dall’art. 2 D. Lgs. n. 215/2003 e dall’art. 2 D. Lgs. 216/2003, quali, ad esempio, l’appartenenza sindacale, la partecipazione a uno sciopero o ad altra attività sindacale, la presunta “razza” o origine etnica, la religione, il sesso, le convinzioni personali, gli handicap, l’età, la situazione familiare, l’orientamento sessuale, ecc., in modo tale che il fondamento del provvedimento è ravvisabile in un particolare astio verso gli appartenenti ad una certa categoria.

Trattandosi di un illecito particolarmente greve e “subdolo”, la legge garantisce al lavoratore una tutela rafforzata, stabilendo a suo carico solo la necessità di dimostrare “elementi fattuali che rendano plausibile l’esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria”, mentre è stabilito a carico del datore di lavoro l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione.

2) nel caso di licenziamento ritorsivo il provvedimento espulsivo trova la sua ragione in un intento di vendetta o rappresaglia del datore di lavoro in danno del lavoratore, a fronte di un comportamento di quest’ultimo non gradito, ma lecito.

In questo caso l’onere probatorio graverà totalmente sul lavoratore, che sarà tenuto a dimostrare non solo l’esistenza della ritorsione, ma anche che la stessa sia la motivazione determinante ed esclusiva a sostegno del licenziamento;

affinché si possa accertare la natura ritorsiva del licenziamento, occorre che il lavoratore dimostri compiutamente il motivo illecito e il fatto che sia stato esclusivo e determinante”.

Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione ha escluso che il licenziamento dell’infermiere si connotasse per i profili di nullità sopra descritti, ritenendolo per contro proporzionato alle condotte contestate e accertate, tali da determinare un irrimediabile vulnus al rapporto fiduciario.

CORRI A PRENDERMI IL POSTO E’ lecito occupare la sede stradale per poter parcheggiare?

Accade spesso che quando ci rechiamo in un luogo frequentato da molte altre persone sia assai difficile trovare parcheggio e, nel fortunato caso in cui ci sia o si liberi un “buco” mentre non siamo nelle esatte vicinanze, siamo sempre tentati di ordinare al nostro sfortunato accompagnatore, spesso imbarazzato, di correre ad occupare fisicamente il posto perchè “non ce lo rubino”.

Ebbene tale condotta, che indubbiamente verrà percepita come poco etica dai consociati, specialmente da quelli che vorrebbero occupare loro il posto, è lecita….fino a quando non diventa illecita!.

Sì, perchè il comportamento in questione può sfociare in diversi tipi di illeciti:

1) la violazione amministrativa correlata all’occupazione dello spazio stradale, sanzionata con un importo compreso tra 173 e 694 euro: “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e’ vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili….(art. 20 Codice della Strada)

2) il reato di invasione di terreni od edifici: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro (art. 633 c.p.).

Ciò che è determinante per capire se siamo di fronte ad un illecito è il fattore tempo.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l’occupazione fisica dello spazio materiale del parcheggio è un fatto lecito quando questa sia di breve durata e cioè si protragga solo per il tempo che è necessario ad effettuare le manovre di parcheggio da parte di colui che è “in simbiosi” con l’altra persona che materialmente occupa il posto ove si parcheggerà.

Tenere occupato il posteggio a piedi non comporta l’illecito amministrativo di occupazione della sede stradale: non si può parlare di occupazione abusiva del suolo stradale nel caso in cui la presenza della persona all’interno dello stallo riservato ai veicoli non si protragga eccessivamente: gli altri automobilisti devono considerare il posto occupato, come se in quello spazio ci fosse già parcheggiata una vettura. Lo ha confermato anche la Corte di Cassazione, che ha considerato questa pratica come una forma di delega non scritta.

Qualora, invece, la presenza fisica nel luogo deputato al parcheggio si prolunghi eccessivamente nel tempo, come può essere il caso di attesa dell’arrivo del guidatore che si trova a distanza apprezzabile, ecco che allora il fatto “diventa” illecito e colui che ne ha interesse, come l’aspirante diverso parcheggiatore, può allertare le pubbliche autorità (vigili urbani, carabinieri) affinché intervengano a liberare lo spazio occupato e a sanzionare l’occupante.

Qualora, quindi, eccediamo nel “fare i nostri comodi” dobbiamo essere consapevoli che potremo essere sanzionati amministrativamente anche in maniera piuttosto salata.

Ma potrebbe anche andarci peggio qualora la nostra condotta fosse particolarmente offensiva, tanto che insieme all’illecito amministrativo ed alla relativa sanzione, potrebbe configurarsi il reato di invasione di terreni o edifici.

La norma penale punisce chi si introduca arbitrariamente, in maniera non momentanea, in un terreno o in un edificio altrui, pubblico o privato, al fine di occuparlo o di trarne, altrimenti, un profitto.

Per invasione si intende l’introduzione o l’immissione arbitraria in un immobile altrui, per un tempo giuridicamente apprezzabile, la quale non costituisce, però, una vera e propria occupazione

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è necessario che sussista, in capo all’agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di invadere un immobile altrui con il fine specifico di occuparlo o di trarne, comunque, un profitto.

E quindi tale fattispecie si verificherà non semplicemente stando in piedi ad occupare il posteggio per parcheggiare, ma qualora vengano utilizzate modalità più offensive che dimostrino la volontà del soggetto non di fare uso ristretto e momentaneo dello spazio, bensì di farlo proprio, di “occuparlo” in modo stabile e durevole: sarà il caso, ad es. di quando lo spazio venga materialmente riempito tramite oggetti che impediscono il parcheggio altrui o venga recintato ad es. tramite catene.

Si può quindi dire che possiamo liberamente mandare un malcapitato a prendere il posto per noi, oltre ad insulti per lui, ma facciamo attenzione che poi non ce li faccia pagare!

LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 25283/2024, l’azzeramento o la semplice diminuzione dei km riportati dal contachilometri di un’auto, effettuata dal venditore dell’auto, concessionaria o privato, comporta il reato di truffa qualora il cliente non avrebbe comprato l’auto se fosse stato a conoscenza della mancata genuinità del chilometraggio riportato.

Nella vicenda di fatto, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale.

A nulla è valso al condannato l’impugnazione fino in Cassazione: egli ha sostenuto l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, poichè il prezzo richiesto all’acquirente ed effettivamente pagato era inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.

Per la Cassazione l’esistenza del reato è stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni della vettura usata, non l’avrebbe acquistata, essendo in tal modo stato indotto in quell’errore che ha comportato per il venditore un profitto ingiusto e per il compratore un danno, secondo quanto stabilito dall’art 640 c.p. Il fatto che il prezzo finale sia stato addirittura inferiore a quello medio per quel tipo di automobile non elimina il danno ingiusto subito dalla persona offesa e costituito dall’acquisto di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle che desiderava e che non avrebbe comprato se non vi fosse stata l’induzione in errore.

Quale tutela per il compratore truffato?

Chi acquista un’auto con un numero di chilometri inferiore a quello effettivo ha la possibilità di difendersi chiedendo al Tribunale l’annullamento del contratto o la riduzione del prezzo, con restituzione della differenza già versata al venditore.

C’è anche la possibilità di informare dell’episodio l’AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anche chiamata Antitrust) che eleverà sanzioni molto elevate.

Secondo l’art. 1442 c.c., entro 5 anni dalla scoperta della manomissione del contachilometri (e non dalla semplice conclusione del contratto), l’acquirente può chiedere al giudice, alternativamente:

  • l’annullamento del contratto: ossia la “cancellazione” del contratto con restituzione dell’auto al venditore e con il rimborso al compratore delle somme versate. E ciò per via del “dolo”, cioè il vizio della volontà imputabile al venditore al momento della vendita e che è stato l’elemento alla base della truffa;

  • la riduzione del prezzo pagato (e quindi il rimborso della differenza).

Quanto all‘annullamento del contratto, la Cassazione (con ordinanza n. 17988/2024) ha detto che la risoluzione del contratto per dolo scatta soltanto quando i raggiri compiuti dal venditore risultano determinanti per il consenso prestato dall’acquirente. Quest’ultimo cioè deve dimostrare che, se avesse avuto conoscenza dell’effettivo chilometraggio dell’auto, non avrebbe mai concluso il contratto.

Diversamente (come ad es. nel caso di una diminuzione minima del numero dei chilometri, che non sarebbe stata determinante per la scelta di rifiuto dell’acquisto) è possibile ottenere solo la riduzione del prezzo.

Secondo la Cassazione, infatti, per far scattare l’annullamento del contratto per dolo, il raggiro deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e provocare un errore che influisce sulla prestazione del consenso in modo da risultare determinante.

LEONI DA TASTIERA E PECORE DA CASERMA (parte I) Sulle offese via internet e social

Non so a voi, ma a me è capitato più volte di leggere su internet offese, dalle più leggere alle più pesanti, nei confronti di chi aveva espresso un pensiero in dissonanza dalle convinzioni o dai desideri dell’offensore.

Anzi, per dirla tutta, quando ho fatto notare a queste persone l’inopportunità e l’illiceità del loro comportamento, esse hanno ricambiato con insulti altrettanto pesanti, direttamente nei miei confronti.

Si tratta di un fenomeno tipico dei nostri tempi e legato alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa appartenenti alla sfera della rete. Oltre a notevoli vantaggi, ciò ha portato una sorta di democrazia “diretta” sui social, per cui ognuno è libero di esprimere immediatamente il proprio pensiero, senza filtro, spesso in modo inopportuno, con la percezione di anonimato e consequenziale impunità.

Vero.

Ma non sempre.

L’offesa in rete, sebbene più difficile da perseguire, resta un illecito, che può essere sanzionato qualora la persona offesa adotti le opportune iniziative.

A parte le rare occasioni in cui il fatto può costituire il reato di calunnia (quando si accusa falsamente qualcuno di aver compiuto un reato) punito dall’art. 368 c.p. o quello di atti persecutori (c.d. “stalking” art. 612 bis c.p., nel caso in cui le offese divengano sistematiche e si inquadrino in un processo volto a creare uno stato di paura nella vittima), solitamente l’offesa su internet sfocia o nell’ingiuria o nella diffamazione (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126) e quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).

Cosa s’intende per ingiuria?

Si tratta dell’offesa pronunciata direttamente verso la vittima (di cui si lede l’”onore o il decoro”), a prescindere dal fatto che possano essere presenti anche altre persone.

A parte i casi evidenti, vi sono zone grige in cui è più incerto determinare se si sia in presenza di una vera ingiuria o di una semplice scortesia; sarà compito del giudice stabilirlo, rapportando l’offesa all’ambito spazio-temporale nel quale è stata pronunciata (Cass. 30790/2014) e tenendo conto della sua obiettiva capacità offensiva e dei rapporti tra le parti ((Cass. 37301/2013).

Fino a poco tempo fa l’ingiuria era prevista come reato dall’art. 594 c.p., ma recentemente è stata fatta oggetto di depenalizzazione, per cui attualmente essa configura un illecito “solo” civile.

Quali conseguenze negative per l’offensore?

Una verso la collettività: la pena, che veniva comminata fin quando l’ingiuria era reato, è stata sostituita con una sanzione civile da pagare a favore dello Stato.

Un’altra verso il danneggiato: la persona offesa ha diritto al risarcimento del danno.

Per concretizzarle sarà necessario procedere ad una causa civile: a seconda del danno e del conseguente risarcimento richiesto, sarà competente il Giudice di Pace (fino a 5.000 euro) o il Tribunale (sopra i 5.000 euro).

1) Sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende: da 100 a 8.000 euro, in caso di offesa generica; se, invece, c’è l’attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone si passa alla sanzione da 200 a 12.000 euro.

L’importo concreto viene determinato sulla base delle seguenti variabili: gravità della violazione, reiterazione dell’illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito, personalità dell’agente.

In caso, quindi, vi scappasse un’offesa, vi consiglierei da un lato di non ripeterla (evitando quindi la reiterazione) e dall’altro, soprattutto in caso di “rimostranze” da parte della persona offesa, di cercare di rimediare, intendendosi con ciò sia scuse dirette, sia quanto è opportuno per limitare al massimo le conseguenze (come ad es. la rapida cancellazione dell’offesa dalla rete, le scuse “postate”). In tal modo, oltre alla probabilità di venire perdonati, vi sarà quella, in caso di giudizio civile, di essere sanzionati in modo più lieve.

2) risarcimento dei danni alla persona offesa (e, con esso, delle spese processuali): si tratta normalmente del danno morale, ossia della sofferenza che l’offesa provoca alla vittima, quantificato in base alle circostanze del caso concreto tramite una valutazione equitativa (di buon senso) del giudice.

La sanzione civile è comminata d’ufficio dal giudice solo al termine del processo sempre che la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa venga accolta. Pertanto, in assenza di una citazione per il risarcimento del danno, il colpevole non subirà neanche la sanzione civile.

E se non pago?

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria procederà l’agenzia di riscossione a cui, a seconda dei momenti storici, lo Stato ha affidato tale compito (Equitalia, Agenzia delle Entrate e così via), notificando apposita cartella di pagamento e, se necessario, procedendo all’esecuzione forzata tramite pignoramento.

Per quanto concerne la condanna al risarcimento del danno, anche il danneggiato potrà procedere ad esecuzione forzata.

E se si tratta di un’offesa “di gruppo”?

Quando più persone concorrono in un illecito passibile di sanzione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita. In ogni caso, la sanzione ha carattere strettamente personale e, pertanto, l’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno, secondo l’art. 2055 c.c. vi è responsabilità solidale fra gli offensori, cioè la vittima può chiedere l’intero risarcimento a uno qualsiasi dei danneggianti. Chi avrà pagato, poi, potrà ottenere dagli altri il pagamento della propria quota. L’obbligazione risarcitoria, in caso di morte, si trasmette agli eredi come elemento passivo del patrimonio.

Cosa s’intende per diffamazione?

Si tratta dell’offesa alla dignità e reputazione altrui, in assenza della persona offesa ed in presenza, invece, di almeno altre due persone (terze, nel senso che non sono né gli offensori né gli offesi).

L’art. 595 c.p. prevede che tale reato possa compiersi anche mediante mezzi di pubblicità, fra cui viene annoverata la rete, in quanto idonea alla diffusione di notizie verso una pluralità indeterminata di soggetti.

Perchè si realizzi la diffamazione non necessariamente si devono indicare nome e cognome, basta che ci sia il riferimento a caratteristiche fisiche e non che rimandino inequivocabilmente ad una determinata persona e ne permettano l’identificazione.

Sebbene ordinariamente l’offesa venga portata tramite parole, questa non è l’unica modalità che può determinare l’integrazione del reato. Si pensi ad es. ad un’immagine evocativa di una condizione degradante o socialmente condannata.