Titolo: Recesso ad nutum e rifiuto di apertura conto: i limiti alla discrezionalità bancaria tra Buona Fede e Abuso del Diritto
Nel moderno panorama economico, l’accesso ai servizi bancari costituisce un prerequisito essenziale per l’esercizio della piena cittadinanza e dell’attività d’impresa. Tuttavia, il rapporto tra istituto di credito e cliente è spesso caratterizzato da una forte asimmetria contrattuale.
Una recente vicenda gestita dal nostro Studio, che ha visto il confronto con due primari istituti di credito (Banco Potente e Banca Forte ), offre lo spunto per analizzare due questioni giuridiche cruciali: l’esistenza di un “obbligo a contrarre” in capo alla banca e la legittimità del recesso unilaterale ad nutum (senza giusta causa).
- Il rifiuto di apertura del conto e la disciplina del “Conto di Base”
Nel caso di specie, al cliente è stato opposto un rifiuto all’apertura di un conto corrente ordinario, invocando la “libertà contrattuale” e l’autonomia imprenditoriale della banca.
Giuridicamente, è necessario operare una distinzione fondamentale. In Italia non esiste un obbligo generalizzato per le banche di aprire un conto corrente ordinario a chiunque ne faccia richiesta (salvo specifici casi di monopolio legale). Vige, di norma, il principio dell’autonomia privata (art. 1322 c.c.).
Tuttavia, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 253/2016 (in attuazione della Direttiva 2014/92/UE) introducendo il cosiddetto “Conto di Base”.
È doveroso precisare che l’obbligo per la banca di aprire tale conto sussiste solo a determinate condizioni, la più stringente delle quali è che il richiedente non sia già titolare di un altro conto corrente in Italia.
Pertanto, se il cliente intrattiene già rapporti con altri istituti (come nel caso del nostro assistito, già cliente Private Banking), la banca può legittimamente rifiutare l’apertura di nuovi rapporti, salvo che il diniego non celi intenti discriminatori o illeciti.
- Il recesso della Banca: la clausola ad nutum
La questione diviene giuridicamente più complessa quando la banca decide di chiudere un rapporto già esistente esercitando il recesso unilaterale.
Nelle comunicazioni esaminate, l’istituto di credito ha fondato la propria decisione sulle clausole contrattuali che prevedono il recesso ad nutum (o ad libitum), sostenendo di non dover fornire alcuna motivazione, fermo restando il solo rispetto del termine di preavviso (ex art. 1855 c.c.).
La tesi della banca è che la facoltà di recesso sia un diritto potestativo assoluto. La giurisprudenza, tuttavia, non è più allineata a questa visione monolitica.
- I limiti giurisprudenziali: il divieto di Abuso del Diritto
L’esercizio del diritto di recesso, seppur contrattualmente previsto, deve sempre confrontarsi con la clausola generale di Buona Fede esecutiva (art. 1375 c.c.).
La Corte di Cassazione, con la storica sentenza Sez. III, n. 20106/2009 (caso Renault), ha sancito che il giudice ha il potere di sindacare le modalità di esercizio del recesso ad nutum qualora questo assuma i connotati dell’Abuso del Diritto. Tale principio è stato ribadito più volte in ambito bancario (cfr. Cass. n. 4596/2023), stabilendo che il recesso non può essere esercitato con modalità “impreviste e arbitrarie” che contrastino con il legittimo affidamento del cliente nella prosecuzione del rapporto.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha consolidato questo orientamento (es. Decisione Collegio di Coordinamento n. 24360/2019), affermando che, sebbene la banca non sia tenuta a motivare il recesso ad nutum, la sua condotta non deve risultare strumentale, ritorsiva o priva di giustificazione economica apprezzabile (irragionevolezza).
- La contraddizione: discrezionalità vs. motivazione implicita
Dall’analisi della corrispondenza con l’istituto bancario (Intesa Sanpaolo), emerge un profilo di criticità significativo per la difesa della banca.
L’istituto, pur affermando di recedere “senza obbligo di motivazione”, fa espresso riferimento nella missiva ad “atteggiamenti non rispettosi” e “interferenze” del cliente presso le filiali.
Questa parziale “esternalizzazione” della motivazione espone la banca al sindacato di legittimità. Se la banca dichiara di recedere per una “rottura del rapporto fiduciario” dovuta al comportamento del cliente, l’onere della prova si inverte: non basta più invocare la clausola ad nutum, ma la banca deve dimostrare la veridicità e la gravità di tali comportamenti.
Se tali condotte non fossero provate o fossero di lieve entità, il recesso si configurerebbe come una reazione sproporzionata (rappresaglia), violando i canoni di correttezza e solidarietà contrattuale (art. 2 Cost.).
Conclusioni
In conclusione, mentre la banca conserva un’ampia discrezionalità imprenditoriale, le strategie difensive del cliente possono efficacemente basarsi su:
- L’insussistenza dei presupposti per il Conto di Base solo se il cliente ha già altri rapporti, ma la verifica della non discriminazione per i conti ordinari.
- L’impugnazione del recesso ad nutum qualora, alla luce della Giurisprudenza di Legittimità, esso appaia arbitrario, privo di giustificazione economica o esercitato in violazione del legittimo affidamento.
- La contestazione fattuale delle motivazioni “soggettive” (comportamenti scorretti) eventualmente addotte dalla banca per mascherare un recesso ingiustificato.











