SULLA REDENZIONE

Cos’è l’Estinzione del Reato e Come Funziona la Riabilitazione?

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 313/2002, il casellario giudiziale registra non solo le condanne, ma anche i provvedimenti di riabilitazione. La riabilitazione penale non cancella materialmente la condanna, ma ne determina l’estinzione, iscrivendo nel casellario il provvedimento che attesta la “redenzione” del condannato. In pratica:

  • Un privato che richieda il casellario non vedrà più la condanna, che risulterà estinta;
  • Le autorità giudiziarie o la Pubblica Amministrazione, invece, continueranno a visualizzare la condanna, accompagnata dall’annotazione della riabilitazione.

Questo duplice regime garantisce un equilibrio tra diritto alla risocializzazione del condannato e esigenze di trasparenza per lo Stato.


la Riabilitazione: è un atto volontario, richiesto dal condannato, che anticipa i tempi della cancellazione e dimostra un impegno attivo nel reinserimento sociale.

Per la guida in stato di ebbrezza, la riabilitazione è spesso l’unica via per evitare che la condanna pregiudichi opportunità lavorative o il rilascio di autorizzazioni (esempio: patente di guida).


Come Richiedere la Riabilitazione: Il Ruolo del Tribunale di Sorveglianza e del Giudice dell’Esecuzione

La procedura varia a seconda del tipo di condanna:

  1. Tribunale di Sorveglianza: competente per le condanne seguite da pene detentive. L’istanza di riabilitazione va presentata qui, allegando documentazione che attesti la rieducazione (esempio: partecipazione a corsi anti-alcol, assenza di recidive). Il giudice valuta la condotta postuma e, se accoglie la domanda, emette un’ordinanza di estinzione della pena senza necessità di udienza.
  2. Giudice dell’Esecuzione Penale: interviene se la condanna deriva da una sentenza di patteggiamento o da un decreto penale di condanna. In questi casi, il condannato (o il suo legale) presenta un’istanza al tribunale competente, allegando copia del provvedimento di condanna e prove del proprio reinserimento sociale.

Perché Richiedere la Riabilitazione? I Vantaggi Pratici

  1. Accesso al Lavoro: molte aziende richiedono il casellario giudiziale. Una condanna estinta migliora le prospettive occupazionali;
  2. Riacquisizione della Patente: per reati connessi alla guida, la riabilitazione è spesso indispensabile per riottenere la licenza;
  3. Risanamento della Reputazione: elimina lo stigma sociale legato al reato;
  4. Diritti Civili: consente di accedere nuovamente a cariche pubbliche o servizi negati ai condannati.

Sentenze Recenti: Orientamenti della Cassazione e Tribunali

La giurisprudenza recente ha precisato alcuni aspetti chiave:

  • Cassazione, Sez. II, Sent. 15432/2023: ha stabilito che la riabilitazione per guida in stato di ebbrezza può essere concessa anche se il condannato ha commesso reati minori successivi, purché non correlati all’alcol o alla sicurezza stradale.
  • Tribunale di Milano, Ordinanza 567/2023: ha accolto una domanda di riabilitazione presentata dopo soli 3 anni (anziché 5), riconoscendo la partecipazione a programmi anti-alcol come elemento di “merito eccezionale”.
  • Cassazione, Sez. V, Sent. 21045/2022: ha ribadito che la riabilitazione non elimina gli effetti civili della condanna, come il risarcimento del danno alle vittime.

Conclusioni: Uno Strumento di Seconda Opportunità

La riabilitazione penale non è un semplice atto formale, ma un percorso di responsabilizzazione, che premia chi dimostra di aver compiuto un reale cambiamento. Per reati come la guida in stato di ebbrezza, dove il rischio di recidiva è alto, questo istituto assume un valore sociale cruciale: disincentiva la cronicizzazione della devianza e favorisce la prevenzione.

diffamazione tramite whatsapp

Insultare o diffamare qualcuno su WhatsApp, anche in una chat privata, può avere conseguenze legali. Vediamo quando si configura il reato di diffamazione e come tutelarsi.

WhatsApp è diventato un mezzo di comunicazione quotidiana, ma l’uso imprudente può portare a condividere messaggi offensivi. È importante capire le implicazioni legali di tali comportamenti.

Cos’è la diffamazione?

L’articolo 595 del Codice penale definisce la diffamazione come l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a due o più persone in assenza della vittima. È diversa dall’ingiuria, che non è più un reato, ma un illecito civile. Gli elementi del reato di diffamazione sono:

  • Offesa alla reputazione:
  • Comunicazione a più persone:
  • Assenza della vittima:
  • Assenza di giustificazioni:

Pena per diffamazione

La diffamazione comporta una reclusione fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro. Se commessa online, la pena è aggravata con reclusione fino a due anni o una multa fino a 2.065 euro.

Le chat private di WhatsApp possono essere diffamatorie?

Una conversazione privata tra due persone non costituisce diffamazione, poiché manca la pluralità di destinatari. Tuttavia, se il messaggio viene diffuso a più persone o inoltrato, può configurarsi il reato. Se la chat include più di due persone, e uno degli interlocutori diffonde un messaggio offensivo, si tratta di diffamazione.

Differenza tra ingiuria e diffamazione

Se la vittima è presente nella chat e legge l’offesa in tempo reale, si tratta di ingiuria, un illecito civile. La vittima può richiedere un risarcimento per danni morali. Se la vittima è offline al momento dell’invio, si configura la diffamazione, e la parte lesa può sporgere querela entro tre mesi dalla lettura del messaggio.

Esempi di diffamazione su WhatsApp

  • Inviare un messaggio diffamatorio a una persona e poi inoltrarlo ad altri.
  • Pubblicare uno “stato” offensivo visibile ai propri contatti.
  • Scrivere un messaggio offensivo sapendo che verrà diffuso a terzi, come su un cellulare aziendale condiviso.

In tutti questi casi, il responsabile può essere perseguito legalmente per diffamazione

festa privata: è legale offrire alcolici a minorenni?

La questione della somministrazione di alcolici a minori durante una festa privata, come quella proposta nella domanda, richiede una distinzione tra normative penali e amministrative applicabili ai contesti pubblici o aperti al pubblico, rispetto a quelli privati.

Divieti legali sulla somministrazione di alcolici a minori

Le norme principali che regolano la somministrazione di alcolici a minori sono:

  1. Art. 689 del Codice Penale: punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o somministra alcolici a minori di 16 anni. La violazione è considerata un reato e può comportare l’arresto fino a un anno.
  2. Legge n. 125/2001 (art. 14-ter): prevede un illecito amministrativo per la somministrazione di alcolici a minori di 18 anni (ma maggiori di 16 anni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le sanzioni variano tra 250 e 1.000 euro, con incrementi in caso di recidiva.

Queste norme si applicano specificamente a esercenti (come bar, locali o supermercati) e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, quindi in contesti dove chiunque può accedere.

Quando non è vietato servire alcolici a minori

Le norme, come delineato sopra, non si applicano se:

  • La somministrazione è effettuata da un privato e non da un esercente.
  • Il luogo è privato, come una casa o un locale preso in affitto per un evento riservato a un numero limitato di invitati.

Pertanto, nel caso specifico di una festa privata, dove:

  • Gli alcolici sono serviti da privati.
  • Il locale è privato e la festa è limitata agli invitati (anche se si trova in un locale affittato, purché non sia un pubblico esercizio aperto al pubblico in quel momento).

Non si configurerebbe né un reato né un illecito amministrativo.

Responsabilità del maggiorenne o organizzatore

Anche se non esiste un divieto esplicito in contesti privati, è importante sottolineare alcune responsabilità morali e legali. Un organizzatore può essere ritenuto responsabile in caso di incidenti legati all’abuso di alcol, come:

  • Incidenti stradali causati da minori in stato di ebbrezza.
  • Problemi sanitari dovuti all’eccesso di alcol.
  • Danni a terzi derivanti da comportamenti inappropriati sotto l’effetto dell’alcol.

In questi casi, l’organizzatore potrebbe essere coinvolto legalmente per non aver vigilato adeguatamente, specialmente se è noto che tra gli invitati ci sono minorenni.

Conclusione

Nel contesto descritto, servire alcolici a minori non costituisce un reato, poiché avviene in un ambiente privato e da parte di privati. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle possibili conseguenze derivanti dall’abuso di alcol, poiché l’organizzatore della festa potrebbe essere ritenuto responsabile per eventuali danni o incidenti legati all’alcol. Per tutelarsi, può essere utile evitare di fornire alcolici a minori o vigilare attentamente sul loro consumo.

LA TRUFFA DELLO “SCHILOMETRAGGIO” DELL’AUTO

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 25283/2024, l’azzeramento o la semplice diminuzione dei km riportati dal contachilometri di un’auto, effettuata dal venditore dell’auto, concessionaria o privato, comporta il reato di truffa qualora il cliente non avrebbe comprato l’auto se fosse stato a conoscenza della mancata genuinità del chilometraggio riportato.

Nella vicenda di fatto, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale.

A nulla è valso al condannato l’impugnazione fino in Cassazione: egli ha sostenuto l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, poichè il prezzo richiesto all’acquirente ed effettivamente pagato era inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.

Per la Cassazione l’esistenza del reato è stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni della vettura usata, non l’avrebbe acquistata, essendo in tal modo stato indotto in quell’errore che ha comportato per il venditore un profitto ingiusto e per il compratore un danno, secondo quanto stabilito dall’art 640 c.p. Il fatto che il prezzo finale sia stato addirittura inferiore a quello medio per quel tipo di automobile non elimina il danno ingiusto subito dalla persona offesa e costituito dall’acquisto di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle che desiderava e che non avrebbe comprato se non vi fosse stata l’induzione in errore.

Quale tutela per il compratore truffato?

Chi acquista un’auto con un numero di chilometri inferiore a quello effettivo ha la possibilità di difendersi chiedendo al Tribunale l’annullamento del contratto o la riduzione del prezzo, con restituzione della differenza già versata al venditore.

C’è anche la possibilità di informare dell’episodio l’AGCM, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anche chiamata Antitrust) che eleverà sanzioni molto elevate.

Secondo l’art. 1442 c.c., entro 5 anni dalla scoperta della manomissione del contachilometri (e non dalla semplice conclusione del contratto), l’acquirente può chiedere al giudice, alternativamente:

  • l’annullamento del contratto: ossia la “cancellazione” del contratto con restituzione dell’auto al venditore e con il rimborso al compratore delle somme versate. E ciò per via del “dolo”, cioè il vizio della volontà imputabile al venditore al momento della vendita e che è stato l’elemento alla base della truffa;

  • la riduzione del prezzo pagato (e quindi il rimborso della differenza).

Quanto all‘annullamento del contratto, la Cassazione (con ordinanza n. 17988/2024) ha detto che la risoluzione del contratto per dolo scatta soltanto quando i raggiri compiuti dal venditore risultano determinanti per il consenso prestato dall’acquirente. Quest’ultimo cioè deve dimostrare che, se avesse avuto conoscenza dell’effettivo chilometraggio dell’auto, non avrebbe mai concluso il contratto.

Diversamente (come ad es. nel caso di una diminuzione minima del numero dei chilometri, che non sarebbe stata determinante per la scelta di rifiuto dell’acquisto) è possibile ottenere solo la riduzione del prezzo.

Secondo la Cassazione, infatti, per far scattare l’annullamento del contratto per dolo, il raggiro deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e provocare un errore che influisce sulla prestazione del consenso in modo da risultare determinante.

Quando a scuola si impara una lezione di vita. La madre condannata per aver turbato le lezioni

Una signora si reca a prelevare il figlio a scuola prima della fine delle lezioni, tuttavia senza avvisare le autorità scolastiche e, giunta a scuola, aggredendo il personale della segreteria, che a sua detta non era abbastanza sollecito nel chiamare il ragazzo.

In conseguenza del diverbio col personale scolastico si genera un gran baccano, che fa sì che nelle aule si interrompano le lezioni per rendersi conto di quanto sta accadendo e maestre ed alunni escono in corridoio a sincerarsi della situazione.

Il tutto comporta un certo spettacolo, che distoglie dalle lezioni docenti e studenti per almeno una decina di minuti, fin quando la madre, sempre sbraitando, si porta via il figlio.

I dirigenti scolastici ritengono scorretto il comportamento tenuto dalla signora e pertanto redigono un esposto alle autorità di polizia, dal quale nasce un processo penale a carico della donna.

Ella viene condannata, dapprima in primo grado, con successiva conferma in Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 340 c.p., ossia l’”interruzione di pubblico servizio”.

Prevede l’articolo in questione che

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.”

Il caso giunge fino alla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 28213/2020, conferma la condanna a carico della signora, poiché considera colpevole del reato in questione anche chi, ingenerando con la sua condotta aggressiva uno stato di turbamento negli studenti e negli insegnanti, interrompe le lezioni per soli dieci minuti. Non occorre infatti che l’ufficio o il servizio siano interrotti definitivamente, basta il mero turbamento del suo ordinato e regolare svolgimento.

Secondo la Cassazione, l’ingresso dell’imputata nella scuola “in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice Ca., ha fatto si che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.”

Affinché si configuri il reato di interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessità, infatti, non è necessario che lo stesso venga interrotto o turbato nella sua totalità, essendo sufficiente che lo stesso venga anche solo in parte compromesso nel suo svolgimento. Questo perché la fattispecie non tutela solo il funzionamento effettivo di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo svolgimento in modo regolare e ordinato.

Viene esclusa dalla Cassazione anche l’eccezione mossa dalla difesa dell’imputata circa la particolare tenuità del fatto, cioè una causa di non punibilità introdotta piuttosto di recente che, pur non incidendo sull’esistenza del reato, comporta la non punibilità del reo per motivi di opportunità di non sanzionare condotte che siano di assai scarsa offensività e non abituali. Secondo la Corte mancano tanto il presupposto della particolare tenuità del fatto, considerato invece piuttosto grave, sia il requisito della non abitualità, in quanto non era la prima volta che l’imputata si recava nella scuola senza rispettare le regole di comportamento richieste, aggredendo, accusando, minacciando e ingiuriando insegnanti e operatori scolastici per difendere il figlio, che in diverse occasioni era stato ripreso a causa delle sue condotte violente e aggressive nei confronti di compagni e insegnanti.

Quindi conformiamoci tutti, genitori compresi, alla consuetudine di andare a scuola per imparare e non per litigare, altrimenti potrebbero metterci in ginocchio sui ceci.