Affidamento dei figli: quali sono i criteri?

Quando una coppia decide di separarsi o divorziare, una delle questioni più importanti da affrontare riguarda l’affidamento dei figli minori. Il giudice, nel determinare l’affidamento, tiene conto di una serie di criteri, sempre nell’ottica di garantire il superiore interesse del minore.

Cosa si intende per affidamento?

L’affidamento dei figli indica a chi viene affidata la responsabilità genitoriale, ovvero la cura, l’educazione e l’istruzione dei minori. Esistono due principali forme di affidamento:

  • Affidamento condiviso: Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo le decisioni più importanti per i figli di comune accordo.
  • Affidamento esclusivo: La responsabilità genitoriale viene attribuita a uno solo dei due genitori, mentre l’altro mantiene il diritto di visita e di relazione con i figli.

Quali sono i criteri per determinare l’affidamento?

Il giudice, nel decidere l’affidamento, tiene conto dei seguenti criteri:

  • Superiore interesse del minore: Questo è il principio fondamentale. Tutte le decisioni devono essere prese nell’esclusivo interesse del bambino, tenendo conto delle sue esigenze, del suo benessere psicologico e del suo sviluppo armonico.
  • Capacità genitoriale: Viene valutata la capacità di entrambi i genitori di fornire ai figli le cure necessarie, di garantire loro un ambiente sicuro e sereno e di promuovere il loro sviluppo.
  • Rapporto genitore-figlio: Si analizza la qualità del rapporto che ciascun genitore ha con i figli, la capacità di rispondere ai loro bisogni affettivi e di garantire loro una figura di riferimento stabile.
  • Desideri dei figli: Se i figli sono abbastanza grandi da esprimere un’opinione, questa viene ascoltata e tenuta in considerazione dal giudice.
  • Accordi tra i genitori: Se i genitori riescono a raggiungere un accordo sull’affidamento, il giudice tende a convalidarlo, purché sia nell’interesse del minore.

Altri fattori che possono influenzare la decisione

  • Condizioni economiche dei genitori: La capacità economica di ciascun genitore di mantenere i figli viene valutata.
  • Presenza di altri figli: Se ci sono altri figli nati da precedenti relazioni, il giudice valuterà come l’affidamento possa incidere sulla loro situazione.

Affidamento condiviso: i vantaggi

L’affidamento condiviso è generalmente il criterio adottato nella stragrande maggioranza delle separazioni, in quanto permette ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Quando l’affidamento esclusivo?

L’affidamento esclusivo può essere disposto quando l’affidamento condiviso non è nell’interesse del minore, ad esempio in caso di conflittualità grave tra i genitori o di comportamenti dannosi per il bambino da parte di uno di essi.

In conclusione, l’affidamento dei figli è una decisione delicata che deve essere presa nel migliore interesse del minore. È fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia per ottenere una consulenza personalizzata e capire quali sono le migliori soluzioni per il proprio caso.

 

 

Assegno di mantenimento: come si calcola?

L’assegno di mantenimento è una prestazione economica che un coniuge è tenuto a versare all’altro in caso di separazione o divorzio, al fine di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il calcolo dell’assegno non è rigido e dipende da numerosi fattori, che vengono valutati discrezionalmente dal giudice.

Fattori che influenzano il calcolo

  • Redditi dei coniugi: Il reddito di entrambi i coniugi è il primo elemento da considerare. L’assegno sarà proporzionato alla differenza tra i redditi dei due ex coniugi.
  • Patrimonio dei coniugi: Non solo i redditi correnti, ma anche il patrimonio dei coniugi (immobili, conti correnti, ecc.) viene valutato per determinare la capacità contributiva di ciascuno.
  • Esigenze del coniuge beneficiario: Le esigenze del coniuge che riceve l’assegno vengono valutate in base al suo tenore di vita precedente al matrimonio e alle sue attuali necessità.
  • Età e stato di salute: L’età e lo stato di salute dei coniugi possono influenzare l’importo dell’assegno. Ad esempio, un coniuge anziano o con problemi di salute potrebbe aver bisogno di un contributo maggiore.
  • Capacità lavorativa: La capacità lavorativa del coniuge che riceve l’assegno viene valutata per verificare se ha la possibilità di procurarsi un reddito autonomo.
  • Durata del matrimonio: La durata del matrimonio può influenzare l’entità dell’assegno, in quanto un matrimonio di lunga durata può aver comportato una rinuncia da parte di uno dei coniugi alla propria carriera professionale.
  • addebito nella separazione: l’addebito della separazione non permette la corresponsione dell’assegno di mantenimento

 

  • Come avviene il calcolo?
  • Non esiste una formula matematica precisa per calcolare l’assegno di mantenimento. Il giudice, in base alle circostanze concrete del caso, effettuerà una valutazione complessiva dei fattori sopra elencati.
  • Un esempio: Se un coniuge ha un reddito mensile di €3.000 e l’altro coniuge ha un reddito mensile di €1.000, l’assegno potrebbe essere pari a circa un terzo della differenza tra i due redditi, ovvero circa €660 al mese. Tuttavia, questo è solo un esempio e l’importo finale può variare notevolmente a seconda delle circostanze del caso.
  • La revisione dell’assegno
  • L’assegno di mantenimento non è definitivo, ma può essere rivisto nel tempo in caso di variazioni significative delle condizioni economiche o personali dei coniugi. Ad esempio, se il coniuge che versa l’assegno perde il lavoro, può chiedere una riduzione dell’importo.
  • È importante sottolineare che il calcolo dell’assegno di mantenimento è un processo complesso che richiede l’intervento di un professionista del diritto. Un avvocato specializzato in diritto di famiglia potrà fornire una valutazione accurata della tua situazione e assisterti nella definizione delle condizioni economiche della separazione o del divorzio.

 

Il TFR e il divorzio: cosa spetta all’ex coniuge?

Quando il matrimonio finisce, cosa succede al trattamento di fine rapporto (TFR) maturato durante gli anni di unione? È una domanda che si pongono molti ex coniugi. La legge italiana prevede infatti che, in determinate circostanze, l’ex coniuge possa avere diritto a una quota del TFR maturato dall’altro durante il matrimonio.

Cos’è il TFR?

Il TFR è una somma di denaro che un lavoratore dipendente accumula durante il suo rapporto di lavoro. Alla fine del rapporto, questa somma viene corrisposta al lavoratore stesso.

Il TFR nel divorzio: i requisiti

Ma quando l’ex coniuge può vantare un diritto sul TFR dell’altro? La legge italiana prevede che:

  • Divorzio: È necessario che sia stata pronunciata la sentenza di divorzio.
  • Assegno divorzile: L’ex coniuge che richiede la quota del TFR deve avere diritto all’assegno divorzile.
  • Nessun nuovo matrimonio: L’ex coniuge non deve aver contratto nuove nozze.

Come si calcola la quota di TFR?

La legge prevede che l’ex coniuge abbia diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto maturato durante gli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.

Esempio: Se il matrimonio è durato 10 anni e il TFR totale è di 50.000 euro, l’ex coniuge avrà diritto a 40% di (50.000 euro/10 anni) x 10 anni = 20.000 euro.

Quando sorge il diritto alla quota di TFR?

Il diritto alla quota di TFR sorge nel momento in cui l’ex coniuge matura il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, anche se il credito è esigibile solo quando l’importo è effettivamente erogato.

La domanda di quota TFR

La domanda per ottenere la quota di TFR può essere presentata:

  • Contestualmente alla domanda di divorzio: In questo caso, il giudice valuterà la richiesta insieme alle altre questioni relative al divorzio.
  • In un momento successivo: Anche dopo la sentenza di divorzio, è possibile presentare domanda per ottenere la quota di TFR, purché si verifichino le condizioni previste dalla legge.

Perché è importante rivolgersi a un avvocato?

Le norme sul TFR in caso di divorzio sono complesse e possono variare a seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso. Per questo motivo, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, come lo siamo noi!

IL CATTIVO COMPORTAMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI INFLUISCE SUL DIRITTO AD OTTENERE IL MANTENIMENTO DAI GENITORI Significative indicazioni dall’ordinanza 16771/2022 della Corte di Cassazione:

Il caso verteva sull’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte del padre separato.

  • La figlia: La Corte d’appello aveva negato il mantenimento alla figlia maggiore, in quanto considerata economicamente autosufficiente e poco proattiva nella ricerca di un lavoro stabile. La giovane aveva rifiutato diverse offerte di lavoro e non aveva dimostrato un serio impegno nello studio o nella formazione professionale.
  • Il figlio: Al figlio minore era stato riconosciuto il diritto al mantenimento, in quanto ancora studente e con difficoltà psicologiche.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello:

  • Per quanto riguarda la figlia: La Corte Suprema ha ribadito che il diritto al mantenimento non è incondizionato e che i figli maggiorenni devono dimostrare un impegno attivo nella ricerca di un’autonomia economica. Nel caso specifico, la figlia non aveva fornito prove sufficienti del suo impegno e, pertanto, non aveva diritto al mantenimento.
  • Per quanto riguarda il figlio: La Corte ha ritenuto legittimo il mantenimento in quanto il giovane stava ancora studiando e aveva delle difficoltà psicologiche che ne limitavano l’autonomia.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando questi sono in grado di provvedere a se stessi o quando non dimostrano un impegno serio per raggiungere l’autosufficienza.

I criteri fondamentali per determinare l’obbligo di mantenimento sono:

  • Età: I figli più giovani hanno generalmente maggiori necessità di sostegno.
  • Livello di studi e formazione: Un percorso di studi o una formazione professionale in corso possono giustificare il mantenimento.
  • Capacità lavorative: La disponibilità a lavorare e la ricerca attiva di un impiego sono fattori determinanti.
  • Situazione economica familiare: Le condizioni economiche del genitore obbligato al mantenimento vengono valutate.
  • Motivi personali: Eventuali difficoltà personali o di salute possono influenzare la decisione del giudice.

In conclusione, la sentenza in questione sottolinea l’importanza dell’autonomia e della responsabilità individuale anche in età adulta, e stabilisce dei criteri chiari per determinare l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

 

 

 

 

Ordinanza 18506/2024: una svolta per l’assegno di divorzio

L’ordinanza n. 18506 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di svolta nel panorama del diritto di famiglia italiano, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’assegno di divorzio.

Cosa dice l’ordinanza?

In sostanza, la Corte ha ribadito e rafforzato il principio secondo cui l’assegno divorzile ha una natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Ciò significa che, nel determinare l’importo dell’assegno, il giudice deve tenere conto non solo delle esigenze economiche dell’ex coniuge più debole, ma anche del contributo che ciascuno dei due coniugi ha dato alla formazione del patrimonio familiare e al benessere della famiglia durante il matrimonio.

In particolare, l’ordinanza sottolinea l’importanza di:

  • Rinunce professionali: Se un coniuge ha rinunciato a proprie prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia, questo sacrificio deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell’assegno.
  • Lavoro domestico e di cura: Il lavoro di cura e di assistenza alla famiglia, spesso svolto prevalentemente da uno dei due coniugi, deve essere considerato alla stregua di un contributo economico indiretto e, pertanto, deve essere valutato ai fini dell’assegno.
  • Scelte comuni: Se lo squilibrio economico tra i coniugi è riconducibile a scelte di vita condivise, come la decisione di un coniuge di dedicarsi alla famiglia, questo elemento deve essere considerato dal giudice.

Perché questa ordinanza è importante?

Questa ordinanza rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità nell’ambito delle separazioni e dei divorzi. Riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, spesso svolto prevalentemente dalle donne, e valorizza le rinunce professionali fatte in nome della famiglia. In questo modo, si cerca di evitare che un coniuge si trovi in una situazione di svantaggio economico eccessivo a seguito dello scioglimento del matrimonio.

Quali sono le implicazioni pratiche?

L’ordinanza avrà importanti ripercussioni sulla pratica giudiziaria. I giudici, nel determinare l’importo dell’assegno divorzile, dovranno effettuare una valutazione più complessa e articolata, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui:

  • Le condizioni economiche dei coniugi;
  • Il contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla famiglia;
  • Le rinunce professionali;
  • Il lavoro domestico e di cura;
  • Le scelte di vita condivise.

BREVE GUIDA SULLE UNIONI CIVILI

 

A partire dal 2016, con la legge Cirinnà (L. 20/05/2016 n. 76/2016), anche in Italia le coppie dello stesso sesso possono formalizzare la loro relazione di carattere amoroso attraverso l’unione civile.

A differenza del matrimonio l’unione civile non prevede né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione e vieta alla coppia omosessuale di adottare un bambino.

Su questa questione esistono numerose pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto anche alle coppie dello stesso sesso la possibilità di adottare il figlio biologico del partner ricorrendo all’istituto dell’adozione in casi particolari (L.04/05/1983 n. 184/1983).

Requisiti per l’unione civile:

le persone devono avere compiuto 18 anni, essere dello stesso sesso, avere la capacità di intendere e di volere, che è indispensabile per la validità del consenso che deve essere espresso in modo libero e consapevole, avere la libertà di stato, vale a dire, ogni partner non deve essere sposato o unito civilmente con un’altra persona.

Non sono necessarie le pubblicazioni, è sufficiente che la coppia renda una dichiarazione all’ufficiale di Stato civile, di un Comune qualunque, alla presenza di un testimone per parte.

La dichiarazione deve contenere le informazioni anagrafiche e alcuni elementi importanti come:

– L’inesistenza di eventuali cause di impedimento (ad esempio, se un partner è interdetto per infermità di mente, non si potrà procedere all’unione civile);

– La volontà, che deve provenire da entrami i partner, di costituire l’unione civile;

– La volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome;

– L’indicazione del regime patrimoniale: la coppia può optare per il regime di separazione dei beni, il quale comporta che i beni comprati da ciascuno delle due persone successivamente alla celebrazione dell’unione civile siano di sua esclusiva proprietà, a differenza della comunione dei beni, in cui essi cadono in comproprietà;

La dichiarazione, così come viene resa, deve essere registrata nell’archivio dello Stato civile.

 

OBBLIGHI:

Una volta che si procede all’unione civile tra i due partner, viene previsto l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo.

 

DIRITTI:

Attraverso l’unione civile a ognuno dei partner possono essere riconosciuti:

Diritti in materia di successione ereditaria nella stessa quota dei coniugi del matrimonio:

– alla pensione di reversibilità;

  • al Tfr dell’altro
  • all’eredità;

     

– Il ricongiungimento familiare

– Il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le relative decisioni in presenza di incapacità o decesso dello stesso (un esempio potrebbe essere la donazione degli organi)

– La coppia può scegliere insieme dove abitare e dove fissare la residenza comune.

Lo scioglimento dell’unione civile

Nell’unione civile, la fase intermedia della separazione non è proprio contemplata e si passa direttamente al divorzio, che ciascun partner ha facoltà di chiedere una volta venuto meno il legame di carattere affettivo.

Lo scioglimento dell’unione civile prevede che la coppia, in modo congiunto oppure in modo disgiunto, comunichi all’ufficiale di Stato civile la volontà di mettere fine al rapporto.

Dopo tre mesi, durante i quali è ammessa la possibilità di poterci ripensare, i partner possono proporre domanda di scioglimento dell’unione civile, che avrà come oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti, come l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa e la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti.

Se si dovesse arrivare a un accordo, per sciogliere il vincolo i partner hanno tre possibilità:

Domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza

Ricorso congiunto al tribunale

Negoziazione assistita da avvocati.

Se lo scioglimento dell’unione civile è voluto da uno solo dei due partner, è possibile chiedere il divorzio presentando un ricorso giudiziale al tribunale.

Se una delle due parti dovesse decidere di provvedere alla rettificazione del sesso, si procederebbe allo scioglimento in modo automatico e non si renderebbe necessaria nessuna comunicazione.

Lo stesso discorso vale in caso di decesso del partner.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti, anche separatamente, manifestano la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile.

Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti potranno sottoscrivere l’accordo di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile.

L’accordo di scioglimento può essere concluso davanti all’ufficiale di stato civile anche senza la presenza di un legale.

Non è possibile procedere:

  • in presenza di figli minori, oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti;
  • nel caso in cui la coppia intenda inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio, l’uso della casa coniugale o qualunque altra utilità economica tra le parti), che non possono mai essere inseriti nell’accordo.

È invece possibile inserire l’obbligo per una delle parti di provvedere al pagamento di un assegno mensile, indicandone l’importo, non sottoposto ad alcun vincolo o condizione.

 

Il mio consiglio è che sia preferibile rivolgersi ad un professionista esperto della materia in caso di dissidi fra le parti.

 

Ci separiamo a chi va Wando?

A chi saranno affidati gli animali domestici in caso di separazione della coppia? Chi provvederà alle spese per il mantenimento degli animali domestici?

 

Avete così deciso che gli animali domestici andranno a vivere da uno di voi, ma l’altro potrà andarlo a trovare e, se vorrà, portarlo al parco. Prima però di mettere nero su bianco un accordo di questo tipo, ti chiedi che valore possa avere e se il giudice sia tenuto ad omologarlo. In altri termini, quali sono le regole sull’affidamento del cane, del gatto e degli altri animali domestici e che succede con la separazione dei coniugi? La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza e anche da un certo Tribunale a noi non distante, quello di Modena.

 

Per poter meglio chiarire quali sono le regole sull’affidamento degli animali domestici dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, bisogna distinguere due diversi casi, a seconda che la procedura sia “consensuale” o “giudiziale”. Occorre dunque distinguere quando vi è un accordo (consensuale) o quando l’accordo manca (giudiziale).

 

Nel nostro ordinamento non esiste una norma di riferimento che disciplini l’affidamento degli animali domestici in caso di separazione o divorzio dei coniugi o dei conviventi. D’altro canto, sono sempre più frequenti i casi in cui coniugi o, comunque, persone che durante la convivenza hanno posseduto degli animali domestici, si rivolgono al giudice, il quale si vede costretto a creare un principio giuridico, per il loro affidamento.

 

Significative sul punto due pronunce: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato la disciplina prevista per i figli minori.

 

In un caso deciso dal Tribunale di Roma, si è ritenuto che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse degli animali domestici (in questo caso il cane), fosse l’affido condiviso, con divisione al 50% delle spese per il loro mantenimento. 

In generale, la giurisprudenza ritiene che sarebbe consigliabile che le questioni relative all’affidamento degli animali domestici (del cane, del gatto e di qualsiasi altro animale di affezione) siano tenute al di fuori dell’accordo di separazione tra i coniugi e formino, invece, oggetto di un’ulteriore e specifica scrittura (che assumerebbe, quindi, le caratteristiche di un normalissimo contratto).

 

Questo però non impedisce ai coniugi di inserire nell’accordo di separazione anche le condizioni che disciplinano l’affidamento degli animali domestici, perché ciò non contrasterebbe con nessuna norma. Infatti, con la separazione e il divorzio, gli ex coniugi possono anche disciplinare questioni non strettamente economiche.

 

Intendiamoci però: l’affidamento degli animali domestici non può essere posto sullo stesso piano dell’affidamento dei figli e seguire le stesse regole, ma non lo si può neanche considerare un accordo vietato.

 

In questo senso, verso, cioè, una maggiore sensibilizzazione anche della giurisprudenza verso gli animali domestici, va la decisione del Tribunale di Modena citata più sopra. Secondo i giudici emiliani, il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, tra le altre condizioni, che il cane di famiglia resterà nella casa coniugale fino a quando i figli convivranno con il genitore, stabilendo a carico dell’altro un contributo economico per mantenere l’animale, che, pertanto, si somma a quello disposto in favore dei minori.

 

Ebbene, oltre all’assegno di mantenimento per i figli e per la moglie c’è anche quello per il cane, ma solo se le parti lo vogliono.

Così pure il Tribunale di Como: va omologato l’accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, abbiano deciso le sorti degli animali domestici: concordarne l’assegnazione ed il mantenimento non contrasta con l’ordine pubblico.

Le cose vanno in modo completamente diverso se la coppia si separa o divorzia giudizialmente. In tal caso il Tribunale non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali domestici, neanche se gli viene chiesto espressamente dalle parti con il ricorso. Solo l’accordo dei coniugi può, quindi, definire la sorte del cane o del gatto, ma se manca l’intesa non spetta al giudice definire con chi vadano a stare gli animali domestici e l’ammontare del loro mantenimento.

 

Tuttavia, il giudice può prendere in considerazione il problema dell’affidamento del cane o del gatto o di altri animali domestici, nel momento in cui ci sono dei bambini minori particolarmente legati. Difatti, il codice civile stabilisce che il principale scopo che deve perseguire il giudice, nel momento in cui stabilisce le condizioni di separazione e divorzio dei coniugi, è la tutela dell’interesse morale e materiale del minore. Ciò quindi non è di ostacolo ad un provvedimento che disciplini anche la sorte degli animali domestici.

 

E QUANDO L’AMORE FINISCE OGNUNO A CASA PROPRIA….O NO?

 

Non è così semplice ed immediato riuscire ad allontanare legalmente da casa propria la persona con cui è finita una relazione o l’ospite divenuto indesiderato

Sebbene sia assolutamente comprensibile che, nel caso di rottura di un rapporto sentimentale, il proprietario di un immobile voglia allontanare chi più non gradisce, purtroppo l’azione di forza non è consigliabile, in quanto può comportare più conseguenze negative che positive.

Altrettanto vale nel caso in cui sia stata data ospitalità ad una persona in modo non occasionale e ci si stanchi della sua presenza.

Sebbene la prima reazione sia la volontà di allontanare la persona indesiderata anche con male parole o, se necessario, con la forza, verrà analizzato di seguito il motivo per cui ciò è sconsigliabile e quali siano, invece, i passi e le modalità preferibili per ottenere il risultato al riparo dalla commissione di illeciti e da una eventuale accusa della controparte in tal senso.

Si precisa che le conseguenze giuridiche negative di seguito analizzate e i conseguenti consigli forniti non sono le uniche risposte date al problema dai tribunali che hanno affrontato tali tipi di vicende.

Vi è forte oscillazione fra maggiore tutela del proprietario (la cui azione di forza in taluni rari casi è stata giustificata dalla giurisprudenza) e massimo garantismo verso l’ospite (soluzione in verità adottata più frequentemente).

L’intento è quello, quindi, di fornire i consigli per agire nel modo che comporta meno rischi.

La Cassazione, infatti,  ha stabilito che

«la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto, basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Conseguentemente, l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti dell’altro quand’anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi».

(Cass. Sent. 7214/2013).

Il convivente estromesso, quindi, gode di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, che gli concede di agire in giudizio con un’azione possessoria (azione di reintegrazione o di spoglio) per poter godere nuovamente del bene: il giudice condannerebbe il proprietario a riammetterlo in casa.

PROFILI PENALISTICI

Cambiare la serratura della porta per non farvi rientrare il convivente configura il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. (Cass. 38910/2018).

E l’art. 634 c.p. stabilisce che chiunque «turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 309 euro». A tali fini va ricordato che la nozione penalistica di “possesso” è più ampia di quella civilistica.

Se, infatti, il convivente non proprietario potrebbe oscillare tra la qualificazione civilistica di possessore vero e proprio (si comporta da comproprietario e lo manifesta apertamente anche nei confronti del proprietario vero) e quella di detentore qualificato (non manifesta la volontà di possedere, perché riconosce la proprietà altrui), ciò non è rilevante per il diritto penale, che ricomprende entrambi i concetti nella nozione di possesso.

Solo chi detenesse per mere ragioni di ospitalità (un ospite temporaneo) non sarebbe tutelato dalla norma penale, ma ovviamente chi vive in una casa da parecchio tempo in forza di una relazione sentimentale, con correlata residenza anagrafica certficata nei registri pubblici, non può essere considerato un semplice ospite.

La turbativa, per assumere rilevanza penale, deve essere posta in essere con violenza alla persona o minaccia: non basta il semplice invito ad andare via, anche se intimato a gran voce, ma occorrono la violenza alla persona (come il lancio di piatti e bicchieri o altri oggetti, la presa di peso, il trascinamento, ecc.) o la minaccia (di un male effettivamente consistente, che abbia una reale possibilità di accadere, non una semplice frase fatta o generica).

ALLORA COME POSSO LIBERARMI DELLA PRESENZA SGRADITA?

Il primo passo consigliabile è quello di inviare una richiesta scritta di lasciare l’immobile, concedendo un congruo preavviso, di durata discrezionale (ad es. un mese di tempo).

La richiesta deve essere inviata tramite un mezzo che permetta di darne prova, quindi sarebbe auspicabile l’uso di una raccomandata con avviso di risposta, indirizzata alla persona presso l’immobile di convivenza. Per maggiore sicurezza, nel caso in cui il convivente si rifiuti di ricevere la raccomandata, si consiglia di inviare la medesima richiesta anche tramite messaggio su cellulare o via posta elettronica, al fine di precostituirsi una prova.

Qualora la richiesta scritta con preavviso non raggiunga lo scopo, sarà necessario passare alle vie legali.

Prima di una causa civile vera e propria dovrà essere affrontata una procedura di mediazione, obbligatoriamente, perché la situazione di convivenza in uno stesso immobile è assimilabile al comodato di immobili (ma non alla locazione, per la quale, invece, si può immediatamente procedere alla convalida dello sfratto).

PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Si tratta di una procedura volta a ricercare un accordo fra le parti, dalla durata massima di tre mesi, dal costo contenuto, che si svolge informalmente presso appositi organismi di mediazione, con l’assistenza del proprio avvocato e sotto la direzione di un mediatore (solitamente un altro avvocato che svolge ruolo imparziale).

Egli, sentite le parti in uno o più incontri, favorisce un accordo, potendo egli stesso avanzare una proposta conciliativa.

Nel caso di specie si immagina che la proposta conciliativa non potrebbe che riguardare un eventuale allungamento del termine utile al convivente per cercare un nuovo alloggio, ma d’altra parte si tratta di una procedura obbligatoria e che, comunque, sarebbe utile a dimostrare in giudizio l’effettiva volontà già manifestata di allontanare il convivente.

Qualora anche la mediazione non desse esito, dovrebbe essere esperita un’azione di rilascio (detta anche “di restituzione”) del bene immobile di proprietà dell’istante, tesa ad ottenere la riconsegna della casa. da parte di chi, come il convivente, si trovasse nella materiale disponibilità del bene in assenza di un idoneo titolo legittimante.

Si dovrebbe seguire il rito “del lavoro” (447 bis c.p.c.), applicabile per estensione di legge anche alle cause di immobili in locazione o comodato.

La richiesta di restituzione verrebbe fondata sul fatto costitutivo “cessazione della convivenza”, del rapporto sentimentale, la cui prova dovrebbe desumersi, oltre che dalla manifestazione di volontà espressa nell’atto introduttivo, anche dall’inutile esperimento della procedura di mediazione.

Sarebbe necessario, tuttavia, riconoscere al convivente il diritto di ottenere un congruo termine per trovare una diversa collocazione abitativa prima di essere allontanato dall’immobile, in quanto, se non spontaneamente proposto dal ricorrente, il convivente potrebbe comunque ottenere dal giudice il cosiddetto” termine di grazia” (solitamente di 90 giorni), oppure una proroga del rilascio che gli consentisse di trovare un diverso alloggio.

Ottenuta sentenza di condanna al rilascio, qualora il convivente non la rispettasse, si dovrebbe passare alla fase di esecuzione forzata. 

Essa si preannuncia con un’intimazione detta atto di precetto, che se non avesse esito sarebbe seguita (purtroppo con tempi piuttosto lunghi) dall’esecuzione forzata per rilascio ex artt. 2930 c.c. e 608 c.p.c., cioè con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, che, dopo l’invio di una propria intimazione detta “preavviso di rilascio”, sarebbe legittimato a estromettere il convivente indesiderato con la forza, se necessario.

In conclusione i passaggi per allontanare l’ospite indesiderato non sono né pochi né semplici, comportano pazienza, consulenza di professionisti e talora intervento di giudici e ufficiali giudiziari, quindi il consiglio finale che mi sento di darvi è <<prima di prendervi in casa un’altra persona…..pensateci 10 volte !!!>>

Assegnazione della casa familiare nella coppia di fatto.

Quando il nucleo familiare che si scioglie è costituito da una coppia non coniugata l’assegnazione della  casa familiare segue le stesse regole valide per le coppie sposate.

Il criterio in base al quale la casa viene assegnata cioè, non segue la proprietà dell’immobile, che può essere di uno dei due o anche di una terza persona, ma viene riferito alla presenza o meno , nella coppia di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, proprio come accade per le coppie sposate.

 

NATURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La natura del provvedimento di assegnazione, infatti risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’ambiente domestico affinché la separazione dei genitori, che è sempre traumatica per i figli, lo sia il meno possibile; conservando l’ambiente familiare, in tutti i sensi, il cambiamento e la rottura sono sicuramente meno impattanti sui minori.

La casa familiare dunque deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.

Ciò per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e ciò ai sensi sia del previgente art 155 quarter c.c. che dell’attuale art 337 sexies c.c.

(Cass. cicv. 12/1072018 n. 25604)

 

Proprio in considerazione di ciò l’assegnazione della casa spetta, generalmente, al convivente con cui vengono collocati i figli della coppia (ossia il genitore che vivrà prevalentemente con i bambini nell’ambito di un affidamento condiviso oppure il genitore che detiene l’affidamento esclusivo).

Naturalmente l’assegnazione viene valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugi.

Viceversa, se parliamo di famiglia di fatto senza figli, naturalmente venendo meno le esigenze di tutela dei minori non vi sarà spazio per l’assegnazione della casa familiare al convivente non proprietario.

 

MAGGIORE ETA’ DEI FIGLI

Il raggiungimento della maggior età dei figli fa “cadere” l’assegnazione della casa coniugale?

Abbiamo visto che l’assegnazione della casa familiare prescinde dalla situazione di coniugio tra i soggetti coinvolti, rilevando non lo status dei medesimi ma la presenza di figli.

L’assegnazione della casa familiare prescinde altresì dalla titolarità della medesima, potendo l’immobile essere di proprietà di un soggetto ed essere assegnato all’altro non proprietario.

Possiamo notare anche che quel che rileva, invece,  è la presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

 

Quindi rispondendo alla domanda di cui sopra..NO.

L’assegnazione della casa familiare non decade con il raggiungimento della maggior età della prole, poichè mira unicamente alla tutela delle esigenze dei figli, permettendo loro di mantenere l’habitat domestico.

La Suprema Corte sul punto è chiara e granitica nello stabilire appunto che

“l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza , e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti”

( ex multius Cass. civ. sez. VI, 13/12/2018 n. 32231).

Ciò significa che non basta il raggiungimento della maggior età del figlio per far venir meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, persistendo esso finché i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.

 L’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è infatti, configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale  tutela. ( Cass. Civ. sez VI 7/02/2018 n. 3015).

Viene meno l’assegnazione invece nel caso in cui il figlio, ancorché non ancora economicamente autosufficiente, abbia cessato la convivenza con il genitore nella casa familiare, nonché nel caso in cui l’assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga altro matrimonio.  ( Cass. civ. , sez I , 26/05/2017, n. 13354).

Pertanto si dovrà valutare di volta in volta la situazione specifica esistente al momento in cui viene richiesta dal proprietario non assegnatario la casa familiare, non bastando come abbiamo visto il raggiungimento della maggior età.

 

Altra domanda che spesso mi fanno i miei clienti:

 

“E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI CESSA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIOR ETA’??”

 

Questo sarà l’oggetto del mio prossimo articolo.