PARTE II: La Procedura di Divisione Giudiziale: Cosa Aspettarsi

Il giudizio di divisione è un procedimento complesso.

    • Divisione in Natura (Art. 1114 c.c.): Se il CTU conferma la comoda divisibilità e predispone un progetto equo (eventualmente con conguagli), il Giudice approva il progetto e assegna le porzioni ai comproprietari (spesso tramite sorteggio se le porzioni sono equivalenti). Questa è la modalità preferita dalla legge. Un bene è “comodamente divisibile” quando può essere frazionato in parti autonome che mantengano una funzionalità e un valore proporzionale al tutto, senza necessità di opere eccessivamente onerose.
    • Vendita del Bene (Art. 720 c.c.): Se il bene non è comodamente divisibile (caso più frequente per appartamenti o case singole), o se la divisione comporterebbe un notevole deprezzamento, il Giudice ne dispone la vendita. La vendita può avvenire:
      • All’asta pubblica (incanto): Con un prezzo base stabilito dalla stima del CTU, e successivi ribassi in caso di aste deserte.
      • Senza incanto (vendita delegata): Spesso tramite professionisti delegati (notai, avvocati, commercialisti) che gestiscono la vendita con modalità più flessibili, ma sempre sotto il controllo del Giudice.
    • Assegnazione a un Comproprietario: Se uno dei comproprietari ne fa richiesta e si dichiara disponibile a versare agli altri il valore delle loro quote (calcolato sulla base della stima), il Giudice può disporre l’assegnazione diretta del bene a quel comproprietario, evitando la vendita pubblica (Art. 720 c.c.). Questa opzione è valutata attentamente dal Giudice, soprattutto se vi sono più richiedenti.
  • Distribuzione del Ricavato: In caso di vendita, una volta detratte le spese della procedura (CTU, spese legali liquidate dal giudice, spese di vendita), il ricavato viene distribuito tra i comproprietari in proporzione alle loro quote, tenendo conto di eventuali crediti/debiti accertati (conguagli, rimborsi spese, indennità).

Conclusioni: Non Rimanere Intrappolati nella Comproprietà Indesiderata

La comproprietà immobiliare può rivelarsi una trappola giuridica ed emotiva quando manca l’accordo tra i titolari. Litigi sull’uso, sulla gestione delle spese o sulla volontà di vendere possono trascinarsi per anni, logorando rapporti personali e impedendo a ciascuno di disporre liberamente del proprio patrimonio.

Fortunatamente, il nostro ordinamento prevede strumenti chiari per uscire da queste situazioni. Il diritto a chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.) è un’ancora di salvezza fondamentale. Sebbene la via preferibile sia sempre un accordo amichevole o una mediazione efficace, la divisione giudiziale rappresenta la soluzione ultima e risolutiva quando il dialogo fallisce.

È importante sottolineare che il procedimento di divisione giudiziale, pur garantendo una soluzione definitiva, può essere lungo, complesso e talvolta oneroso. Affrontare questioni come la stima del bene, la sua comoda divisibilità, il calcolo di conguagli, rimborsi per spese o indennità di occupazione richiede competenze tecniche e giuridiche specifiche. La giurisprudenza, come abbiamo visto con le recenti sentenze citate, è in continua evoluzione su aspetti pratici come l’indennità di occupazione o il rimborso dei miglioramenti.

Per questo motivo, se ti trovi in una situazione di comproprietà conflittuale – che derivi da un’eredità, da un acquisto congiunto o da altre circostanze – è essenziale affidarsi a un avvocato esperto in diritto immobiliare e delle successioni. Un professionista potrà:

  • Analizzare nel dettaglio la tua situazione specifica e i tuoi diritti.
  • Assisterti nel tentativo di mediazione obbligatoria, cercando la soluzione più vantaggiosa e rapida.
  • Valutare la convenienza e le implicazioni di una divisione contrattuale.
  • Guidarti passo dopo passo nell’eventuale (e talvolta inevitabile) giudizio di divisione, tutelando i tuoi interessi in ogni fase: dalla richiesta di indennità di occupazione, al riconoscimento delle spese sostenute, fino alla corretta valutazione e divisione del bene o del ricavato della vendita.

Non lasciare che un immobile in comproprietà diventi fonte di ansia e blocco economico. Contatta il nostro Studio per una consulenza preliminare: analizzeremo il tuo caso e ti illustreremo le strategie migliori per risolvere la situazione e recuperare la piena disponibilità del tuo patrimonio.

 

Cos’è la Comunione e Quali Sono i Diritti dei Comproprietari?

Capita molto più spesso di quanto si pensi: ci si ritrova comproprietari di un immobile – una casa, un terreno, un locale commerciale – con altre persone. Magari a seguito di un’eredità, con fratelli o altri parenti, oppure per un acquisto fatto anni prima con un partner, un amico o un socio d’affari. Finché c’è armonia, tutto bene. Ma cosa succede quando nascono i disaccordi sulla gestione, sull’uso o, più frequentemente, sulla volontà di vendere o sciogliere la comunione?

La comproprietà (o “comunione indivisa”, come definita dal nostro Codice Civile all’art. 1100 e seguenti) può trasformarsi rapidamente da un patrimonio condiviso a una fonte di stress e litigi interminabili. Le domande più comuni che i nostri clienti ci pongono sono: “Mio fratello occupa la casa ereditata e non vuole vendere, cosa posso fare?”, “Il mio ex partner non vuole liquidare la sua quota della casa che abbiamo comprato insieme, sono bloccato?”, “Non siamo d’accordo sulle spese di manutenzione, come ci dividiamo?”.

In questo articolo, analizzeremo in dettaglio i diritti e i doveri dei comproprietari, le cause più frequenti di conflitto e, soprattutto, le strade percorribili per sciogliere la comunione, con un’attenzione particolare alla procedura di divisione giudiziale, spesso l’unica soluzione quando ogni tentativo di accordo fallisce. Il tutto, con riferimenti alla normativa e agli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

La comunione si ha quando la proprietà o un altro diritto reale (es. usufrutto) su uno stesso bene spetta in comune a più persone (art. 1100 c.c.). Ogni comproprietario è titolare di una “quota” ideale dell’intero bene, che esprime la misura della sua partecipazione.

I diritti fondamentali di ciascun comproprietario includono:

  1. Diritto all’Uso della Cosa Comune (Art. 1102 c.c.):Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione economica e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo è un punto cruciale e spesso fonte di litigi.
    • Focus Giurisprudenziale – Indennità di Occupazione:Cosa succede se un solo comproprietario utilizza l’immobile in via esclusiva, impedendo agli altri di goderne? La Corte di Cassazione ha costantemente affermato (si veda, tra le tante,  Civ., Sez. II, Ordinanza n. 20394 del 20/07/2023 e Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 17061 del 09/06/2023) che il comproprietario che gode in via esclusiva del bene comune, di fatto precludendo il “pari uso” agli altri, può essere tenuto a corrispondere agli esclusi un’indennità di occupazione. Questa indennità non è automatica, ma sorge se l’uso esclusivo deriva da un comportamento che impedisce attivamente o potenzialmente il godimento altrui e se gli altri comproprietari manifestano il loro dissenso o la volontà di utilizzare anch’essi il bene. L’indennità è parametrata al valore locativo figurativo del bene per la quota spettante agli altri.
  2. Diritto a Disporre della Propria Quota (Art. 1103 c.c.):Ciascun comproprietario può vendere, donare o ipotecare liberamente la propria quota di proprietà, anche senza il consenso degli altri. Tuttavia, vendere una “quota indivisa” sul mercato è spesso difficile e svantaggioso economicamente.
  3. Diritto a Contribuire alle Spese (Art. 1104 c.c.):Ciascun partecipante deve contribuire

alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, salvo diversa convenzione (art. 1104 c.c.). Questo significa che tutti i comproprietari sono tenuti a partecipare, in proporzione alla propria quota, alle spese ordinarie (es. tasse come l’IMU, piccole riparazioni) e straordinarie (es. rifacimento tetto, facciata) deliberate dalla maggioranza (art. 1105, 1108 c.c.) o ritenute necessarie per la conservazione del bene stesso.

 

Focus Giurisprudenziale – Spese Anticipate: Cosa succede se un comproprietario anticipa spese urgenti e necessarie per la conservazione della cosa comune senza previa autorizzazione? L’art. 1110 c.c. prevede il diritto al rimborso per le spese necessarie per la conservazione della cosa comune in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore. La giurisprudenza è costante nel richiedere la prova della necessità e urgenza di tali spese per ottenerne il rimborso pro quota dagli altri comproprietari (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n. 14702 del 25/05/2021). Diverso è il caso delle spese per il miglioramento del bene: queste, se non autorizzate, difficilmente danno diritto a un rimborso diretto, ma possono essere considerate in sede di divisione per un eventuale conguaglio, come vedremo.

  1. Il Diritto Fondamentale: Chiedere lo Scioglimento della Comunione (Art. 1111 c.c.)
    Questo è forse il diritto più importante quando sorgono conflitti insanabili: ciascun partecipante può sempre domandare lo scioglimento della comunione. Salvo rare eccezioni (es. un patto di rimanere in comunione per un massimo di 10 anni, o se si tratta di beni che, divisi, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinati), nessuno può essere costretto a rimanere in una situazione di comproprietà contro la sua volontà. Questo diritto potestativo è il cardine che permette di uscire dall’impasse.

Come Sciogliere la Comunione: Le Strade Percorribili

Quando la convivenza forzata sulla proprietà diventa insostenibile, le opzioni principali sono:

  1. La Divisione Contrattuale (o Amichevole): È la soluzione ideale, più rapida ed economica. I comproprietari raggiungono un accordo su come dividere il bene (se possibile fisicamente) o sulla vendita a terzi o sull’acquisto della quota altrui da parte di uno di loro. L’accordo viene formalizzato con un contratto di divisione redatto da un Notaio.
  2. La Mediazione Obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): Prima di poter avviare una causa di divisione giudiziale, la legge impone un tentativo obbligatorio di mediazione. Si tratta di un procedimento stragiudiziale, condotto da un mediatore terzo e imparziale, volto a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Se la mediazione ha successo, l’accordo raggiunto, omologato dal Tribunale (se necessario) o autenticato nelle firme dagli avvocati, ha la stessa efficacia di una sentenza. Se fallisce, si può procedere con la causa.
  3. La Divisione Giudiziale (Art. 713 c.c. e segg., richiamati dall’Art. 1116 c.c.): Quando ogni tentativo di accordo fallisce, l’unica strada è rivolgersi al Tribunale. Uno o più comproprietari possono citare in giudizio gli altri per ottenere una sentenza che disponga lo scioglimento della comunione.

COME USUCAPIRE IN MEDIAZIONE

 

 

la mediazione è obbligatoria in materia di usucapione. E l’usucapione mediazione in presenta diversi vantaggi.

Cos’è l’usucapione lo sappiamo: è infatti un modo d’acquisto a titolo originario sia della proprietà che dei diritti reali di godimento. Nello specifico si tratta di un mezzo in forza del quale, per effetto del possesso protratto per un certo lasso di tempo (ininterrottamente), si produce l’acquisto della proprietà e dei relativi diritti reali di godimento (art.1158 ss c.c.).

Accertamento dell’usucapione in mediazione

Fino a non molto tempo fa, l’unico modo per accertare l’usucapione di un determinato bene era quello di rivolgersi al tribunale. Da qualche anno, invece, le cose sono cambiate ed è stata prevista anche una strada più celere.

La legge n. 69/2013 ha infatti introdotto nell’articolo 2643 c.c. la previsione in forza della quale, tra gli atti soggetti a trascrizione, sono ricompresi anche “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

l’accordo di mediazione per essere trascritto e validamente attestare l’intervenuta usucapione di un bene deve avere degli specifici requisiti, tra i quali la necessità che lo stesso sia firmato dalle parti e dai loro rispettivi avvocati e autenticato da un notaio.

Chiaramente essa può essere intrapresa solo con l’accordo fra le parti.

 

I vantaggi

La scelta della mediazione per accertare l’usucapione ha moltissimi vantaggi rispetto al procedimento dinanzi al tribunale.

Tra questi sicuramente le tempistiche: di norma, un procedimento di mediazione dura al massimo tre mesi, mentre un normale giudizio in tribunale ha una durata più o meno di un paio d’anni.

Un ulteriore vantaggio è quello fiscale: il verbale di mediazione è esente dall’imposta di registro (fino a 50.000,00 euro). Inoltre, per quanto riguarda i costi pagati all’organismo di mediazione, essi danno diritto a un credito d’imposta.

Procedimento

Il primo passo da compiere è quello di presentare un’istanza di mediazione presso un organismo accreditato, allegando tutta la documentazione necessaria ad attestare la propria pretesa.

Una volta depositata l’istanza, fissato l’incontro di mediazione, le parti e i loro avvocati si incontrano con il mediatore (soggetto terzo e imparziale), il quale deve provvedere a formalizzare l’accordo, il quale sarà ovviamente sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dallo stesso mediatore.

Le sottoscrizioni delle parti in un momento successivo dovranno necessariamente essere autenticate da un notaio.

Dopo questi passaggi si potrà procedere alla trascrizione senza effettuare alcun passaggio in Tribunale.

 

Documenti necessari

La documentazione necessaria per poter avviare una mediazione in ambito dell’usucapione è diversa in base alla tipologia del bene oggetto di usucapione.

Nell’ipotesi di usucapione di terreni, ad esempio, occorre fornire le visure catastali con il relativo certificato di destinazione urbanistica (CDU) aggiornato. Per quanto riguarda le abitazioni occorre invece fornire i titoli di provenienza della documentazione relativa alla regolarità urbanistica e l’APE (attestato di prestazione energetica).

Questa procedura non può essere esperita nel caso in cui i proprietari o comproprietari nei cui confronti si vuole chiedere l’usucapione siano sconosciuti, scomparsi o emigrati tanto tempo fa. In questo caso l’unica via rimane il tribunale.