Cani in spiaggia: tra divieti, diritti e buon senso. Facciamo chiarezza sulla normativa

L’estate è alle porte e, con essa, il desiderio di godersi il mare e la spiaggia. Per i milioni di italiani che condividono la vita con un amico a quattro zampe, sorge la domanda di ogni anno: “Posso portare il mio cane in spiaggia?”. La risposta, purtroppo, non è semplice e univoca, ma naviga in un mare di ordinanze comunali, sentenze dei TAR e, soprattutto, tanto buon senso.

Come studio legale, vogliamo fare chiarezza su questo argomento, fornendo una guida pratica per orientarsi tra i diritti dei proprietari di animali e le normative vigenti.

Il Quadro Normativo: Un Vuoto Nazionale Colmato a Livello Locale

Il primo punto fondamentale da capire è che non esiste una legge nazionale che vieti o autorizzi in modo generalizzato l’accesso degli animali alle spiagge. Questa assenza di una norma quadro crea una frammentazione normativa, demandando la regolamentazione a diversi enti:

  1. Regioni: Possono emanare leggi quadro in materia di turismo e tutela degli animali, che forniscono le linee guida generali.
  2. Comuni: Sono i veri protagonisti. Attraverso le ordinanze del Sindaco, i Comuni stabiliscono concretamente dove, come e quando gli animali possono accedere al litorale di loro competenza.
  3. Capitanerie di Porto: Emettono ordinanze per la sicurezza della navigazione e della balneazione, che possono includere disposizioni relative alla presenza di animali in acqua.

Il principio generale, più volte confermato dalla giurisprudenza amministrativa (i famosi TAR, Tribunali Amministrativi Regionali), è che il divieto di accesso deve essere l’eccezione, non la regola. Un’ordinanza che impone un divieto generalizzato e immotivato su tutto il litorale comunale è spesso considerata illegittima, perché sproporzionata. I divieti, per essere validi, devono essere fondati su reali esigenze di igiene pubblica o sicurezza, e devono essere limitati a specifiche aree, prevedendo alternative per i proprietari di animali (come le “Bau Beach”).

Spiagge Libere vs Stabilimenti Balneari: Dove Sta la Differenza?

La situazione cambia radicalmente a seconda che ci si trovi su una spiaggia libera o in uno stabilimento privato.

  1. Spiagge Libere
    Qui, la regola è dettata dall’ordinanza comunale. Prima di recarsi in una spiaggia libera con il proprio cane, è indispensabile:
  • Controllare la segnaletica: All’ingresso della spiaggia dovrebbero essere presenti cartelli che indicano esplicitamente il divieto o le regole di accesso.
  • Consultare il sito del Comune: La soluzione più sicura è cercare l’ordinanza balneare per la stagione in corso sul sito web del Comune di interesse. In assenza di un divieto esplicito, l’accesso è da considerarsi consentito, nel rispetto delle norme generali di comportamento.
  1. Stabilimenti Balneari (Lidi)
    Gli stabilimenti balneari sono aree in concessione a privati. Il gestore, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, ha il diritto di decidere se accettare o meno gli animali.
  • Pet-Friendly: Se uno stabilimento si dichiara “pet-friendly”, deve rispettare le normative regionali e comunali, che solitamente impongono di avere un’area dedicata, dotata di ciotole con acqua fresca, zone d’ombra e un sistema per la raccolta delle deiezioni.
  • Divieto di accesso: Se il gestore decide di non ammettere animali, ha il pieno diritto di farlo e deve segnalarlo chiaramente all’ingresso. Non si tratta di una discriminazione, ma di una scelta commerciale.

Le Regole d’Oro del Proprietario Responsabile

Che siate in una spiaggia libera autorizzata o in una “Bau Beach”, la permanenza è sempre subordinata al rispetto di regole di comportamento che tutelano la quiete e la salute pubblica. Il proprietario è sempre civilmente e penalmente responsabile del proprio animale (art. 2052 c.c.). Ecco le regole fondamentali:

  1. Guinzaglio: Il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri.
  2. Museruola: È obbligatorio avere con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di necessità o su richiesta delle Autorità.
  3. Deiezioni: Raccogliere immediatamente le deiezioni è un obbligo di legge e di civiltà. Munitevi degli appositi sacchetti.
  4. Libretto Sanitario: Portate con voi il libretto sanitario del cane, che attesti l’iscrizione all’anagrafe canina e le vaccinazioni in regola.
  5. Rispetto degli Altri: Il cane non deve arrecare disturbo agli altri bagnanti. Assicuratevi che non abbai eccessivamente, non invada gli spazi altrui e non si avvicini a bambini o persone che potrebbero averne paura.
  6. Bagno in Mare: L’accesso all’acqua può essere regolamentato. Spesso è consentito solo in determinate fasce orarie (es. mattina presto o sera tardi) o in specchi d’acqua dedicati. Verificate sempre l’ordinanza locale.

Sanzioni: Cosa si Rischia?

La violazione delle ordinanze comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo varia da Comune a Comune ma si attesta solitamente tra i 100 e i 1.000 Euro. Le multe possono essere elevate dalla Polizia Locale, dalla Capitaneria di Porto o da altre forze dell’ordine.

Se ritenete che la multa sia ingiusta o che l’ordinanza che la prevede sia illegittima (ad esempio, per assenza di adeguata segnaletica), è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

In Conclusione: Informarsi è il Primo Passo

Portare il proprio cane in spiaggia è un’esperienza meravigliosa, ma richiede preparazione e responsabilità. Il nostro consiglio è semplice:

Prima di partire, consultate sempre il sito del Comune di destinazione e verificate l’ordinanza balneare in vigore.

Solo un’informazione corretta e un comportamento rispettoso possono garantire una convivenza serena e pacifica sul bagnasciuga, permettendo a tutti – a due e a quattro zampe – di godersi la meritata vacanza.

 

Ci separiamo a chi va Wando?

A chi saranno affidati gli animali domestici in caso di separazione della coppia? Chi provvederà alle spese per il mantenimento degli animali domestici?

 

Avete così deciso che gli animali domestici andranno a vivere da uno di voi, ma l’altro potrà andarlo a trovare e, se vorrà, portarlo al parco. Prima però di mettere nero su bianco un accordo di questo tipo, ti chiedi che valore possa avere e se il giudice sia tenuto ad omologarlo. In altri termini, quali sono le regole sull’affidamento del cane, del gatto e degli altri animali domestici e che succede con la separazione dei coniugi? La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza e anche da un certo Tribunale a noi non distante, quello di Modena.

 

Per poter meglio chiarire quali sono le regole sull’affidamento degli animali domestici dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, bisogna distinguere due diversi casi, a seconda che la procedura sia “consensuale” o “giudiziale”. Occorre dunque distinguere quando vi è un accordo (consensuale) o quando l’accordo manca (giudiziale).

 

Nel nostro ordinamento non esiste una norma di riferimento che disciplini l’affidamento degli animali domestici in caso di separazione o divorzio dei coniugi o dei conviventi. D’altro canto, sono sempre più frequenti i casi in cui coniugi o, comunque, persone che durante la convivenza hanno posseduto degli animali domestici, si rivolgono al giudice, il quale si vede costretto a creare un principio giuridico, per il loro affidamento.

 

Significative sul punto due pronunce: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato la disciplina prevista per i figli minori.

 

In un caso deciso dal Tribunale di Roma, si è ritenuto che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse degli animali domestici (in questo caso il cane), fosse l’affido condiviso, con divisione al 50% delle spese per il loro mantenimento. 

In generale, la giurisprudenza ritiene che sarebbe consigliabile che le questioni relative all’affidamento degli animali domestici (del cane, del gatto e di qualsiasi altro animale di affezione) siano tenute al di fuori dell’accordo di separazione tra i coniugi e formino, invece, oggetto di un’ulteriore e specifica scrittura (che assumerebbe, quindi, le caratteristiche di un normalissimo contratto).

 

Questo però non impedisce ai coniugi di inserire nell’accordo di separazione anche le condizioni che disciplinano l’affidamento degli animali domestici, perché ciò non contrasterebbe con nessuna norma. Infatti, con la separazione e il divorzio, gli ex coniugi possono anche disciplinare questioni non strettamente economiche.

 

Intendiamoci però: l’affidamento degli animali domestici non può essere posto sullo stesso piano dell’affidamento dei figli e seguire le stesse regole, ma non lo si può neanche considerare un accordo vietato.

 

In questo senso, verso, cioè, una maggiore sensibilizzazione anche della giurisprudenza verso gli animali domestici, va la decisione del Tribunale di Modena citata più sopra. Secondo i giudici emiliani, il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, tra le altre condizioni, che il cane di famiglia resterà nella casa coniugale fino a quando i figli convivranno con il genitore, stabilendo a carico dell’altro un contributo economico per mantenere l’animale, che, pertanto, si somma a quello disposto in favore dei minori.

 

Ebbene, oltre all’assegno di mantenimento per i figli e per la moglie c’è anche quello per il cane, ma solo se le parti lo vogliono.

Così pure il Tribunale di Como: va omologato l’accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, abbiano deciso le sorti degli animali domestici: concordarne l’assegnazione ed il mantenimento non contrasta con l’ordine pubblico.

Le cose vanno in modo completamente diverso se la coppia si separa o divorzia giudizialmente. In tal caso il Tribunale non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali domestici, neanche se gli viene chiesto espressamente dalle parti con il ricorso. Solo l’accordo dei coniugi può, quindi, definire la sorte del cane o del gatto, ma se manca l’intesa non spetta al giudice definire con chi vadano a stare gli animali domestici e l’ammontare del loro mantenimento.

 

Tuttavia, il giudice può prendere in considerazione il problema dell’affidamento del cane o del gatto o di altri animali domestici, nel momento in cui ci sono dei bambini minori particolarmente legati. Difatti, il codice civile stabilisce che il principale scopo che deve perseguire il giudice, nel momento in cui stabilisce le condizioni di separazione e divorzio dei coniugi, è la tutela dell’interesse morale e materiale del minore. Ciò quindi non è di ostacolo ad un provvedimento che disciplini anche la sorte degli animali domestici.